Elusione fiscale e motivazione apparente della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 8378 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, la riqualificazione giuridica del comportamento del contribuente in termini di elusione fiscale può essere operata autonomamente dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, a prescindere dal rispetto degli oneri procedimentali posti a carico dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, salvi il giudicato interno e, in sede di legittimità, il limite degli accertamenti di fatto. Tuttavia, la sentenza che riconosca la fattispecie elusiva è affetta da nullità per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992, quando non spieghi in concreto come gli elementi addotti dall’Ufficio siano idonei a dimostrare la pretesa, né sottoponga a disamina logico-giuridica le difese della contribuente, rendendo impossibile ogni effettivo controllo sul percorso argomentativo seguito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ceduto la propria quota di partecipazione, pari all’84% del capitale, in un’altra società dedita a speculazione immobiliare, realizzando una plusvalenza regolarmente dichiarata e sottoposta a tassazione. A distanza di tempo, all’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento con cui, rideterminando l’imponibile ai fini dell’IRES per il 2009, riprendeva a tassazione un reddito d’impresa corrispondente a quello dichiarato per trasparenza dalla società partecipata.
L’Ufficio contestava alla ricorrente di aver azzerato i redditi della speculazione attraverso una serie di atti e comportamenti asseritamente simulati, trasferendoli apparentemente su altre società riconducibili al medesimo gruppo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, dichiarava inammissibile il ricorso della persona fisica e respingeva quello della società, ravvisando un disegno elusivo. Proponevano ricorso per cassazione entrambe le ricorrenti sulla base di sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile il ricorso proposto dalla persona fisica in proprio, non avendo ella investito con specifica censura il punto in cui la CTR aveva escluso un suo qualificato interesse giuridico a impugnare l’atto.
Passando ai primi due motivi della società, la Corte ne premette la connessione. Il secondo motivo è infondato: alla stregua del costante orientamento della Corte, la riqualificazione officiosa della condotta in termini di elusione è ammessa in ogni stato e grado, con i soli limiti del giudicato interno e, in sede di legittimità, della necessità di ulteriori accertamenti di fatto. La CTR, pertanto, non ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Il primo motivo è invece fondato. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di abuso del diritto — dalle Sezioni Unite n. 30055/2008 all’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 — la Corte rileva che la motivazione impugnata è meramente apparente. Il giudice d’appello si è limitato ad accennare a una serie di circostanze, supportate da riscontri documentali rimasti imprecisati, che dimostrerebbero l’esistenza di stretti collegamenti fra le società coinvolte.
Tali circostanze non sono state valutate sotto il profilo della loro idoneità a dimostrare la fondatezza della pretesa. Non viene spiegato come i ravvisati collegamenti avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere il risultato elusivo desiderato. A fronte dell’atto di cessione, da cui era derivata una plusvalenza regolarmente dichiarata e tassata, la CTR non ha chiarito donde si ricaverebbe che il negozio e quelli collegati fossero privi di sostanza economica.
Pur avendo riconosciuto le difese della contribuente come non del tutto prive di plausibili spiegazioni, la Commissione non le ha minimamente prese in considerazione. La sentenza si è così sottratta all’obbligo di motivazione, risultando priva di un reale supporto argomentativo e affetta da nullità. La Corte accoglie dunque il primo motivo, respinge il secondo, dichiara assorbiti i restanti e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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