Motivo ricorso tributario inammissibile se cumula censure eterogenee senza paradigma (Cass. civ. Sez. V n. 22678 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula censure eterogenee e tra loro incompatibili, senza indicare con precisione il paradigma processuale dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e senza dare conto del mutato quadro normativo. Il vizio motivazionale, per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, può essere dedotto solo come omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nel testo novellato dall’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. La censura che non trasponga le relate delle cartelle e non evidenzi la tipologia dei crediti è inammissibile per difetto di specificità. Il giudice di legittimità dichiara inoltre il difetto di legittimazione passiva degli enti previdenziali quando sulla relativa questione è maturato il giudicato interno.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle sottese, evocando in giudizio l’agente della riscossione, l’Agenzia delle Entrate e i due enti previdenziali. Il giudice di prime cure aveva parzialmente declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario e, nel resto, accolto il ricorso, disponendo la cancellazione dell’iscrizione per violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.

La Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione con duplice ratio: da un lato il primo giudice aveva pronunciato ultra petita, perché la violazione dell’art. 50 non era mai stata dedotta dalla società; dall’altro la norma invocata non si applica alle azioni cautelari. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di INPS e INAIL. Il giudice di prime cure aveva già declinato la giurisdizione tributaria sui crediti previdenziali, e tale statuizione non era stata appellata: sulla questione si era formato il giudicato interno, con conseguente superfluità dell’attività difensiva degli enti in Cassazione.

Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., è stato dichiarato inammissibile per più ragioni. Anzitutto mancava l’indicazione del paradigma processuale dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; inoltre la doglianza cumulava censure eterogenee e incompatibili. Nel merito, la ricorrente non coglieva la ratio decidendi, poiché il difetto di giurisdizione parziale sui crediti previdenziali non tributari non risultava specificamente appellato.

Anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha rilevato un affastellamento di profili eterogenei, riferiti a tre paradigmi processuali (nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) tra loro incompatibili. Sul piano normativo, i motivi non tenevano conto che l’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, ha riformato l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame circa un fatto decisivo, non più come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte ha inoltre rilevato il difetto di specificità: la ricorrente, pur dolendosi della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, avrebbe dovuto trascriverne le singole relate e non limitarsi a indicarne genericamente il contenuto. Parimenti, la questione del previo avviso ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è stata prospettata senza dare evidenza analitica della tipologia dei crediti. Le ulteriori questioni, incluso il profilo ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, sono state considerate nuove.

Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del solo agente della riscossione, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita ai soli fini della partecipazione alla discussione ex art. 370 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *