Cassazione senza rinvio e limiti del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13845 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non anche quando il ricorrente lamenti un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Sul capo della sentenza d’appello non investito da motivi di ricorso per cassazione, o investito da motivi dichiarati inammissibili, si forma un giudicato interno che vincola il giudice del rinvio, il quale non può riesaminare la questione. La dichiarazione d’inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione per carenza d’interesse comporta il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado sul punto, con conseguente preclusione per il giudice del rinvio di prendere nuovamente in considerazione la relativa contestazione, anche solo per ribadirne l’annullamento. Il giudicato interno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla relativa questione si sia a sua volta formato un giudicato formale.
Il Fatto
Un avviso di accertamento, emesso ai sensi degli artt. 39, secondo comma, lett. d), e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificava induttivamente il reddito dichiarato dalla società per l’anno d’imposta 2003, recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni sulla base di un PVC che aveva rilevato sottofatturazioni, sottovalutazione delle giacenze di magazzino, omessa contabilizzazione di fatture di acquisto, indebita contabilizzazione di costi per personale dipendente e indebita deduzione di erogazioni liberali.
La CTP rigettava il ricorso della società, ma la CTR ne accoglieva integralmente l’appello. Su ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8117/2016, accoglieva alcuni motivi, dichiarandone inammissibili altri, tra cui il settimo motivo relativo alle giacenze di magazzino e il terzo motivo sulla motivazione della sentenza. Nel giudizio di rinvio, la CTR accoglieva l’originario ricorso della società solo in relazione al rilievo sulle rimanenze di magazzino. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli ex soci e ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto non fondato il primo motivo del ricorso principale, con il quale i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., osservando che le censure erano dirette a contestare il merito della valutazione delle prove, attività rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, non ravvisandosi alcuna violazione delle regole sull’onere della prova o dei poteri officiosi del giudice.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura di violazione del giudicato interno in relazione al rilievo sull’indebita deduzione dell’importo di euro 500,00 erogato a titolo di liberalità. Nessuno dei motivi accolti nel precedente giudizio di legittimità riguardava l’annullamento di quel rilievo, sicché su di esso si era formato un giudicato interno che precludeva al giudice del rinvio di riesaminare la questione. L’argomento dell’Agenzia, secondo cui la questione era stata oggetto del terzo motivo dichiarato inammissibile, è stato ritenuto privo di pregio.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla produzione delle note di credito, osservando che la precedente sentenza di cassazione aveva già ritenuto la società incorsa in una decadenza processuale per il tardivo deposito delle note nel giudizio di appello, senza rimettere al giudice del rinvio alcuna verifica sul punto.
Con riferimento al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ha rilevato d’ufficio che il giudice del rinvio non avrebbe dovuto prendere nuovamente in considerazione il rilievo sulle rimanenze di magazzino, neppure per confermarne l’annullamento, poiché la dichiarazione di inammissibilità del settimo motivo del ricorso originario per carenza d’interesse aveva comportato il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado su quel punto.
La Corte ha quindi accolto il solo secondo motivo del ricorso principale, rigettando o dichiarando inammissibili i restanti motivi, cassando senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al rilievo sulle erogazioni liberali e a quello sulle giacenze di magazzino, per violazione del giudicato interno, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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