Emersione e idoneità alloggiativa contraffatta: istanza con dati non veri (TAR Toscana n. 1052 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 D.L. 34/2020, la sistemazione alloggiativa del lavoratore non è elemento estraneo alla domanda, ma ne costituisce elemento costitutivo: il modulo di istanza richiede l’indicazione dell’alloggio e il datore di lavoro si impegna a fornirne uno conforme ai parametri minimi. La falsa attestazione di tale qualità, realizzata mediante produzione di documenti contraffatti, integra pertanto la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero sanzionata dall’art. 103, comma 18, D.L. 34/2020 con la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato. Il provvedimento di reiezione che applichi tale disposizione è legittimo.
Il Fatto
Il datore di lavoro di un cittadino marocchino presenta in data 3 luglio 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, istanza di emersione del rapporto di lavoro agricolo irregolare.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Livorno rigetta la richiesta con decreto del 30 agosto 2021. Il diniego si fonda sulla verifica del certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro: il documento risulta contraffatto, perché il Comune attesta di non averlo rilasciato e di non avere in trattazione le relative pratiche. L’Amministrazione applica quindi l’art. 103, comma 18, D.L. 34/2020, che sanziona con la nullità del contratto di soggiorno l’istanza contenente dati non rispondenti al vero. Il lavoratore impugna il diniego davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che l’art. 103, comma 18, D.L. 34/2020 non si applicherebbe alle false dichiarazioni sull’idoneità alloggiativa, elemento a suo dire estraneo all’istanza di emersione, ma solo a quelle riguardanti esistenza, effettività e durata del rapporto di lavoro.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione preliminare di irricevibilità avanzata dall’Amministrazione, attesa la palese infondatezza nel merito dell’impugnazione.
La tesi del ricorrente è smentita dal dato documentale. Il modulo presentato alla Prefettura richiede specificamente di indicare l’ubicazione dell’alloggio messo a disposizione del lavoratore e le modalità di pagamento del canone, nel riquadro dedicato alla sistemazione alloggiativa. Nella prima pagina dell’istanza il datore di lavoro assume inoltre l’impegno a fornire al lavoratore un alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica.
Da qui la conclusione: l’idoneità abitativa dell’alloggio è di per sé rilevante nell’istanza, oltre che elemento costitutivo della stessa. La falsa attestazione di tale qualità, per di più ottenuta mediante produzione di documenti contraffatti — condotta illecita sotto ulteriori profili — integra dunque la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero. Seguono la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato.
Il provvedimento di reiezione risulta perciò pienamente legittimo, avendo la Prefettura correttamente applicato la disposizione. Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate, in considerazione dell’imputabilità della falsità dell’istanza al datore di lavoro.
Nota della Redazione
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