Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 1052 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme, il giudice amministrativo, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale della sentenza. L’assenza di una difesa nel merito dell’Amministrazione, costituita solo formalmente, conferma l’azionabilità della pretesa. Il termine per l’ottemperanza è fissato in 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 15.04.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione della domanda di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha valorizzato la circostanza che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine dilatorio di legge.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, liquidato in euro 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.