La mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni delle determinazioni regionali pubblicate determina l’irricevibilità del ricorso (TAR Basilicata n. 4 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dei provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione legale, quali le determinazioni di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di energia, di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, è irricevibile se proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale. La successiva comunicazione individuale di avvio del procedimento espropriativo, ancorché recante la finalità di informare il proprietario, non determina la riapertura dei termini di impugnazione avverso gli atti già pubblicati. In caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e di successiva trasposizione in sede giurisdizionale, il giudizio prosegue secondo le regole del processo amministrativo, restando ferma l’applicazione dei termini decadenziali. La sospensione del giudizio per la proposizione della querela di falso è necessaria solo quando la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità assoluta, ovvero costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile per la decisione.
Il Fatto
Il proprietario di terreni interessati dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione impugnava, inizialmente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi in sede giurisdizionale a seguito di trasposizione, una serie di determinazioni dirigenziali regionali e la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’esproprio. Con atto di motivi aggiunti contestava anche la determinazione di affrancazione dei terreni gravati da usi civici. La società controinteressata eccepiva l’irricevibilità dell’impugnazione per la mancata osservanza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., rilevando come la proposizione della querela di falso avanti al giudice ordinario non comporti automaticamente la sospensione del processo amministrativo. Ha precisato che la sospensione necessaria ricorre solo quando la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità, costituendo un antecedente logico-giuridico indispensabile e determinante per l’esito della causa. Nel caso di specie, l’accertamento della falsità ideologica delle determinazioni relative alla data di inizio lavori e al possesso decennale dei terreni non risultava pregiudiziale, anche in ragione della palese irricevibilità delle impugnative.
Il Collegio ha quindi esaminato l’eccezione di irricevibilità, confermando il principio già affermato nella precedente sentenza dello stesso Tribunale. Ha ritenuto che la determinazione di autorizzazione alla variante progettuale e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, pubblicata nel BUR, dovesse essere impugnata nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La comunicazione individuale dell’avvio del procedimento, inviata al proprietario prima dell’adozione del provvedimento finale, non poteva far ritenere tempestiva l’impugnazione proposta solo dopo la ricezione di una successiva raccomandata, avente finalità meramente informativa.
In relazione alla singola censura concernente la comunicazione del 7.6.2025, il Tribunale ne ha rilevato l’infondatezza nel merito, avendo accertato che l’avviso di avvio del procedimento era stato già regolarmente notificato al proprietario nel marzo 2023. Ha inoltre assorbito l’eccezione di nullità della procura alle liti per difetto di specialità ex art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., applicando il principio della ragione più liquida, attesa la manifesta infondatezza e irricevibilità del ricorso. L’atto di motivi aggiunti è stato infine dichiarato irricevibile, essendo stato notificato ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR della determinazione di affrancazione dei terreni, computato anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
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Nota della Redazione
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