Esclusione per mancato superamento soglia punteggio tecnico: sindacato del giudice amministrativo sul giudizio della commissione (TAR Sardegna n. 214 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello espresso dalla Commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi tecnici. Il giudizio dell’Organismo di valutazione è sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o di manifesta irragionevolezza. Non è sufficiente un mero divario tra il punteggio assegnato e la soglia minima di sbarramento, quando la non conformità e il punteggio attribuito risultino coerenti con la natura strutturale della caratteristica richiesta dagli atti di gara. L’esclusione disposta per il mancato superamento della soglia minima è legittima ove il prodotto offerto si discosti dai requisiti tecnici minimi e dalle caratteristiche costruttive prescritte dalla lex specialis.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui era stata esclusa dal lotto della procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di protesi oculistiche. L’esclusione era stata disposta per il mancato superamento della soglia minima di sbarramento nel punteggio tecnico. La società chiedeva la riammissione in gara e l’aggiudicazione, o il risarcimento del danno, deducendo l’illegittimità della valutazione compiuta dalla Commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo non adeguatamente assistita dal fumus la domanda di sospensione. Il Collegio ha evidenziato come la valutazione della Commissione non appaia, in primo esame, frutto di travisamenti fattuali o manifestamente irragionevole.
Il giudizio di non conformità e il punteggio attribuito sono stati ritenuti coerenti con la natura strutturale della caratteristica richiesta dagli atti di gara e con la diversa conformazione del prodotto proposto rispetto ai requisiti tecnici minimi e alle caratteristiche costruttive del dispositivo. La circostanza del divario tra il punteggio assegnato e la soglia minima di sbarramento, da sola, non integra gli estremi del vizio di legittimità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Organismo di valutazione.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, fissato la trattazione del merito del ricorso e compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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