| 

La mancata produzione della dichiarazione del datore di lavoro determina il rigetto dell’emersione (TAR Puglia n. 1131 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, la verifica dell’insussistenza delle cause ostative costituisce elemento essenziale del procedimento. Grava sull’istante l’onere di fornire la documentazione necessaria, ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne del datore di lavoro. L’amministrazione non è tenuta a supplire all’inerzia del privato, potendo legittimamente rigettare l’istanza a seguito del mancato adempimento, pur dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il decreto penale di condanna è equiparabile alla sentenza di condanna ai fini della sussistenza delle predette cause ostative.

Il Fatto

Un cittadino del Burkina Faso, giunto in Italia nel 2014 e titolare di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi aveva rigettato la dichiarazione di emersione presentata dal suo datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva espresso parere non favorevole, segnalando a carico del datore di lavoro una precedente segnalazione per lavoro nero. L’amministrazione aveva quindi invitato l’istante a produrre la dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne rilevanti, ma il datore di lavoro non aveva ottemperato, determinando il rigetto dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha prescindere dalla questione di improcedibilità, applicando il criterio della ragione più liquida. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato, considerando legittimo il provvedimento impugnato. La mancata produzione della dichiarazione richiesta dall’amministrazione, qualificata come necessaria ai fini della procedibilità, incide negativamente sull’ammissibilità della domanda di emersione.

I Giudici hanno evidenziato che la procedura straordinaria si fonda sulla collaborazione dell’istante, sul quale grava l’onere di fornire la documentazione necessaria. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è uno strumento di collaborazione che consente al privato di integrare gli elementi mancanti; il suo mancato utilizzo legittima l’amministrazione a decidere in base agli atti acquisiti, senza doversi sostituire all’interessato.

Quanto alla natura del provvedimento penale, la Corte ha richiamato l’equiparazione tra decreto penale di condanna e sentenza di condanna ai sensi dell’art. 648 c.p.p., rilevando come la giurisprudenza abbia costantemente riconosciuto tale principio nell’ambito dei requisiti soggettivi e delle cause ostative. La circostanza era comunque rimasta solo allegata, senza alcuna produzione documentale idonea a comprovarla.

Infine, è stato escluso il dedotto difetto di istruttoria: l’amministrazione aveva acquisito il parere dell’Ispettorato, comunicato i motivi ostativi e consentito agli interessati di fornire chiarimenti. Il provvedimento negativo costituiva pertanto l’esito di un iter adeguatamente istruito. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *