Sospensione attività ricettiva per fascia di rispetto elettrodotto: potere ordinario del dirigente, non ordinanza sindacale contingibile (TAR Sardegna n. 1057 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione di un’attività economica disposta per la mancata osservanza della fascia di rispetto di un elettrodotto costituisce esercizio del potere ordinario di gestione amministrativa, di competenza del dirigente ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, e non del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, riservato a situazioni di emergenza eccezionale ed imprevedibile. La mancata o erronea indicazione delle norme di legge alla base del provvedimento non ne determina l’invalidità, potendo al più configurarsi una mera irregolarità, in applicazione del principio iura novit curia. Il richiamo ob relationem alla diffida del gestore della linea elettrica è sufficiente a integrare la motivazione tecnica del provvedimento.
Il Fatto
Una società, gestente un’area di intrattenimento all’aperto con piscine e giochi gonfiabili all’interno di un’area PIP, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’attività per mancanza dei requisiti di sicurezza, in ragione della presenza di un elettrodotto sovrastante. La società deduceva, tra l’altro, il difetto di competenza del dirigente dell’Area Vigilanza, la violazione della normativa tecnica sulle fasce di rispetto e il difetto di istruttoria. Il Tribunale di Sassari aveva nel frattempo disposto il sequestro preventivo della struttura.
La Motivazione della Corte
Il TAR chiarisce preliminarmente che la sospensione riguarda esclusivamente le attività esterne, come emerge dalla portata letterale del dispositivo e dalla ratio del provvedimento, volta a tutelare le persone che stazionano sotto i conduttori elettrici.
La censura di incompetenza è respinta: il potere esercitato rientra nell’attività gestionale del dirigente ex art. 107, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, trattandosi di provvedimento ordinario e tipizzato volto a fronteggiare un pericolo ormai cronico e prevedibile. Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, è invece riservato a situazioni eccezionali e imprevedibili.
Quanto al richiamo agli artt. 83 e 117 d.lgs. n. 81/2008, il Collegio applica il principio secondo cui l’erronea o mancante indicazione normativa non vizia l’atto, potendo il giudice qualificare i fatti e individuare le norme applicabili. Nel caso concreto, è evidente la necessità di tutelare l’incolumità dei fruitori della struttura, in ragione della violazione della fascia di rispetto individuata dal d.m. 29 maggio 2008.
Infine è infondata la censura sul difetto di motivazione tecnica: il richiamo ob relationem alla diffida del gestore della linea elettrica è sufficiente ad integrare la motivazione, provenendo detta diffida dal soggetto tecnicamente qualificato che ha rilevato la situazione di pericolo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.