Spese di lite a carico delle amministrazioni per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 994 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione del giudicato non preclude la condanna delle amministrazioni intimate alla rifusione delle spese di lite. Trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, quando l’adempimento interviene dopo la notifica del ricorso e a seguito della sollecitazione istruttoria del giudice amministrativo. Le giustificazioni generiche di carattere organizzativo, addotte solo tardivamente in una relazione istruttoria, non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, secondo l’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., consentono la compensazione delle spese. Il pronto adempimento successivo all’ordine istruttorio smentisce la dedotta oggettività del ritardo.
Il Fatto
Una ricorrente, dichiarata cittadina italiana iure sanguinis con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale Ordinario di Brescia, ha chiesto al TAR l’ottemperanza al giudicato formatosi su quel provvedimento. Il Tribunale civile aveva ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
A quasi dieci mesi dalla comunicazione dell’attestazione di passaggio in giudicato al Comune competente, luogo di nascita dell’ava italiana, la trascrizione degli atti civili riguardanti la ricorrente non era ancora avvenuta, né avevano sortito effetto i solleciti e la diffida a provvedere. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna delle amministrazioni a disporre le misure attuative, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e, in solido, il risarcimento del danno per il mancato godimento dei diritti civili e politici.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile; il Comune non si è costituito. Con ordinanza n. 332 del 7 marzo 2026 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, ordinando a entrambe le amministrazioni di depositare entro 90 giorni una relazione sui fatti di causa e sullo stato del procedimento di esecuzione. Nessuna ha adempiuto nel termine.
Solo in corso di causa il Comune ha comunicato, con pec del 18 marzo 2026, che la pratica risultava definita mediante l’avvenuta trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile, trasmettendo il giorno successivo gli atti trascritti. La difesa della ricorrente ha quindi dato atto della cessazione della materia del contendere, rinunciando alla domanda risarcitoria, ma ha insistito per la condanna alle spese in forza della soccombenza virtuale.
Il Ministero ha depositato la propria relazione istruttoria soltanto il 7 luglio 2026, il giorno precedente l’udienza, allegando una relazione del Comune datata 18 marzo 2026. Secondo gli estensori, il ritardo sarebbe imputabile esclusivamente a circostanze oggettive di natura organizzativa, alla temporanea carenza di personale, all’aumento delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis e allo svolgimento di attività istituzionali inderogabili.
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo il giudicato integralmente eseguito. Ha però posto le spese a carico delle amministrazioni intimate, in solido, applicando il principio di soccombenza virtuale: l’adempimento è intervenuto a quasi un anno dalla comunicazione dell’ordinanza da eseguire e solo dopo l’introduzione del giudizio e la sollecitazione istruttoria del TAR. Le giustificazioni addotte non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., trattandosi di circostanze generiche e apodittiche, mai rappresentate in risposta alle plurime diffide, e comunque smentite dal pronto adempimento seguito all’ordine del giudice. Le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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