Sospensione cautelare concordata del titolo edilizio fino alla decisione di merito (TAR Sardegna n. 158 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la misura cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento autorizzatorio edilizio può essere concessa nei termini concordati dalle parti, al fine di assicurare la decisione di merito re adhuc integra rispetto alla situazione di fatto. In tal caso, la portata della cautela può essere circoscritta al divieto per il privato di proseguire l’attività edificatoria oltre quanto già realizzato, configurandosi quale strumento di conservazione dello stato di fatto fino alla pubblica udienza. La fissazione della data di trattazione del merito e la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della complessità della fattispecie, completano il quadro dell’ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento unico con cui il Comune di Alghero aveva autorizzato la demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 39, comma 2, della legge regionale n. 8/2015, di un edificio per civile abitazione in favore della società controinteressata. Con successivi motivi aggiunti, veniva impugnata l’attestazione di conferma del medesimo titolo abilitativo, deducendo che l’impresa avrebbe realizzato, oltre al piano interrato, un piano pilotis e quattro piani, giungendo all’altezza massima consentita; ulteriori due piani, se realizzati, avrebbero compromesso la vista mare della ricorrente.
Nel corso del giudizio, l’istanza cautelare era stata riunita al merito con l’accordo delle parti, presupponendo il sostanziale mantenimento dello stato di fatto. A seguito della successiva istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, il Tribunale aveva già disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con decreto monocratico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare all’udienza camerale, ha rilevato che le parti avevano raggiunto un accordo processuale per la conferma degli effetti del decreto monocratico, nei termini della sospensione degli effetti degli atti impugnati limitatamente al divieto per la controinteressata di procedere a ulteriori sopraelevazioni rispetto a quanto già realizzato.
Il Collegio ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare nei termini concordati, evidenziando che ciò consente di addivenire alla decisione di merito re adhuc integra, preservando la situazione di fatto attualmente esistente. La sospensione degli effetti dei provvedimenti autorizzatori è pertanto disposta nei sensi e nei limiti dell’accordo, ovvero quale divieto di procedere ad ulteriore sopraelevazione.
L’ordinanza ha fissato l’udienza pubblica di merito al 7 ottobre 2026 e ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della complessità della fattispecie trattata.
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Nota della Redazione
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