Istanza di autotutela priva di procura e silenzio su atto discrezionale (TAR Abruzzo n. 573 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato su un’istanza di annullamento in autotutela che risulti sottoscritta dal solo difensore, in assenza di procura o delega e di un valido incarico di patrocinio. Non può formarsi alcun silenzio su un’istanza inammissibile. In ogni caso, non sussiste un obbligo giuridico della Pubblica Amministrazione di provvedere su un’istanza di autotutela, poiché l’esercizio di tale potere è officioso e ampiamente discrezionale nell’an, ed è sottratto al sindacato giurisdizionale. Il silenzio serbato su tale istanza non configura inadempimento, né determina un vuoto di tutela costituzionalmente illegittimo.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella gara indetta da AreaCom per il servizio di ristorazione delle Aziende Sanitarie di Abruzzo e Molise, aveva impugnato l’aggiudicazione del Lotto in favore della controinteressata. Il ricorso era stato respinto con sentenza rimasta inoppugnata. In data 7 gennaio 2026 il difensore della ricorrente inviava ad AreaCom un’istanza, sottoscritta dal solo avvocato, per ottenere l’esclusione in autotutela dell’aggiudicataria. Il silenzio formatosi sull’istanza veniva impugnato con ricorso ai sensi degli artt. 117 e 119 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile l’istanza di autotutela in quanto sottoscritta unicamente dal difensore, priva di procura e non riferibile alla società ricorrente, non essendo allegato alcun mandato e risultando esaurito il pregresso incarico di patrocinio, ormai concluso con la sentenza di rigetto del precedente ricorso. Il Collegio ha evidenziato che l’istanza proveniva da un soggetto non titolato a sollecitare l’esercizio dell’autotutela in quanto non parte della gara, con la conseguenza che su tale atto invalido non poteva formarsi alcun silenzio rilevante.
Il TAR ha poi ribadito il principio, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4518 del 2024, secondo cui non sussiste alcun obbligo della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di annullamento in autotutela. L’esercizio del potere di autotutela è un potere officioso e discrezionale nell’an, la cui attivazione non può essere imposta né sindacata in sede giurisdizionale, salvi i casi di dovere codificato di provvedere. La segnalazione del privato non trasforma il procedimento officioso in un procedimento ad istanza di parte da concludere con provvedimento espresso.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite. La decisione, anonimizzata ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, conferma che il silenzio sull’istanza di autotutela non determina alcun vuoto di tutela, soprattutto quando l’istanza mira a una rimessione in termini rispetto ad atti non tempestivamente impugnati.
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Nota della Redazione
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