Contributi FUS calcolati sul triennio di programmazione precedente (TAR Lazio n. 2488 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, il limite di decremento di cui all’art. 49, comma 2, d.M. 27 luglio 2017, secondo cui il contributo assegnato non può essere inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel triennio precedente, va calcolato assumendo a riferimento il triennio di programmazione anteriore a quello in cui si inserisce l’annualità di erogazione, e non già le tre annualità immediatamente precedenti quest’ultima. La locuzione “triennio”, apparentemente ambigua, si interpreta alla luce dell’analisi complessiva del testo, che la impiega costantemente come richiamo all’articolazione temporale del contributo, di regola accompagnata dall’espressione “di riferimento”. Il criterio sussidiario della mens legis non consente all’interprete di correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono. Le previsioni che individuano nel deficit di bilancio e nel sessanta per cento dei costi ammissibili un tetto massimo non fondano alcun diritto a un contributo di pari importo.

Il Fatto

La ricorrente, impresa operante nel settore dello spettacolo dal vivo, ha impugnato il decreto direttoriale n. 705 del 25 giugno 2024 con cui il Ministero della Cultura ha assegnato i contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo per le attività dell’anno 2024 nell’ambito “Imprese di produzione di circo”. Con motivi aggiunti ha poi gravato il successivo decreto n. 1666 del 19 novembre 2024, adottato a seguito di ulteriore dotazione finanziaria.

Il contributo liquidato è risultato pari a euro 118.975,85, importo che la ricorrente ha ritenuto inferiore alla soglia del settanta per cento della media dei contributi percepiti nel triennio 2018-2021. L’istanza cautelare è stata respinta; alla pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto anzitutto la doglianza relativa al difetto di motivazione. I provvedimenti impugnati richiamano e applicano le modalità di calcolo dettagliatamente previste dal d.M. 27 luglio 2017, la cui corretta applicazione non è stata fondatamente revocata in dubbio, se non con riguardo al disposto dell’art. 49, comma 2.

Il nodo interpretativo riguarda proprio tale disposizione. La ricorrente sostiene che il triennio da assumere a riferimento sia quello di programmazione 2018-2021; l’amministrazione replica che il termine designa le tre annualità anteriori al 2024, dunque 2021, 2022 e 2023. A fronte dell’apparente ambiguità del dato normativo, il Collegio applica il criterio dell’art. 12 delle Preleggi, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il criterio letterale e quello dell’intento del legislatore acquistano ruolo paritetico solo quando la lettera della norma risulti ambigua e infruttuoso il ricorso all’analisi complessiva del testo.

Dall’analisi del decreto emerge che la locuzione “triennio” è utilizzata come richiamo al sistema di articolazione temporale del contributo — l’art. 3, comma 7, parla di “triennio 2018-2020” — ed è di regola accompagnata dall’espressione “di riferimento”. L’articolazione triennale è confermata dalle disposizioni successive, tra cui l’art. 183, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e il d.M. 25 ottobre 2021, che disciplina il triennio 2022-2023-2024. Le disposizioni invocate dall’amministrazione non usano il termine “triennio”, ma quello diverso di “annualità“, come l’art. 4 e l’allegato D.

L’interpretazione sistematica proposta dalla resistente, volta a evitare sperequazioni rispetto alle annualità immediatamente precedenti, non può dunque trovare seguito in assenza di appigli testuali. Il ricorso alla mens legis non consente di correggere la norma quando l’effetto sia solo inadatto alla finalità pratica, e non incompatibile con il sistema. Di qui l’accoglimento parziale: l’amministrazione dovrà rideterminarsi assumendo il triennio di riferimento anteriore a quello dell’annualità 2024, spettando a essa individuare le annualità rilevanti, tenuto conto della disciplina in deroga del 2021.

Non ha invece pregio la censura fondata sull’art. 5, commi 11 e 12, del medesimo decreto: le disposizioni individuano nel deficit e nel sessanta per cento dei costi ammissibili un limite massimo all’assegnazione e non un diritto a un contributo di pari importo. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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