Emersione dal lavoro irregolare e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 720 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere interesse alla definizione del giudizio, resa sino al momento della trattenuta in decisione della causa, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve essere adottata in conformità alla dichiarazione resa, con possibile compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce che rigettava l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore di un cittadino extracomunitario ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. La domanda era stata respinta sulla base di un parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava memoria dichiarando di non avere più interesse alla definizione della controversia e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può legittimamente dichiarare di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

Tale dichiarazione impone al giudice una presa d’atto doverosa e obbligata, senza possibilità di valutazioni d’ufficio sull’interesse ad agire. Il giudice non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione circa l’utilità della pronuncia, ma deve conformarsi alla volontà espressa.

La declaratoria di improcedibilità consegue, quindi, automaticamente alla manifestazione di volontà della parte, come confermato dalla giurisprudenza richiamata, ivi inclusa la pronuncia della Seconda Sezione del TAR Puglia n. 68 del 2026.

Il Collegio ritiene altresì di poter compensare le spese, considerata la definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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