Obbligo di ottemperanza per assegnazione somme beneficio legge 107/2015 (TAR Marche n. 594 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile solo quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato e la mancata opposizione di ragioni ostative da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo e assegna all’Amministrazione un termine per provvedervi. Per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere le somme dovute per gli anni scolastici indicati in sentenza. Il titolo, notificato, non era stato impugnato e recava l’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza contestare nel merito la pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso. Il giudizio è stato ritenuto ammissibile, essendo decorso, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non aveva ricevuto esecuzione. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il decorso del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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