Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a. (TAR Puglia n. 719 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente conserva, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la piena disponibilità dell’azione e può pertanto dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione, se intervenuta prima della definizione del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., non essendo necessario che la parte resistente formuli eccezioni o richieste di compensazione delle spese. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

Una società aveva impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, il parere espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. della Regione Puglia, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui il parere dell’A.R.P.A. e alcune norme del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. La Regione Puglia si era costituita in giudizio per resistere.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha dato atto che la società ricorrente aveva depositato una memoria nella quale dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, e che la Regione Puglia non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo.

Richiamando il principio per cui il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avervi più interesse, il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., tale dichiarazione comportasse la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia. La sentenza dichiara, pertanto, improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito delle censure proposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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