Annullamento d’ufficio del beneficio oltre il termine decadenziale (TAR Abruzzo n. 152 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo di concessione di un’agevolazione economica, disposto ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per la mancata titolarità originaria di un requisito di ammissibilità, deve intervenire entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre diciotto mesi dal momento in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dei fatti integranti la causa di annullamento. La natura di rimedio di secondo grado del provvedimento di annullamento, distinta dall’istituto della revoca, impone di verificare con rigore il rispetto del termine decadenziale. La circostanza che la verifica dei requisiti sia stata compiuta in sede di selezione delle istanze non esclude la sussistenza del requisito positivamente accertato, con la conseguenza che l’eventuale perdita successiva di tale requisito integra una causa di revoca ai sensi dell’art. 26 dell’avviso pubblico, non già una causa di annullamento.
Il Fatto
La società Policardio S.r.l. aveva ottenuto, con determinazione dirigenziale del 16.01.2024, la concessione di un’agevolazione per un progetto di investimento, con contestuale erogazione di un’anticipazione di € 255.030,00. Successivamente, a seguito di un rapporto di audit che accertava la mancanza originaria del requisito soggettivo di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 1, par. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 651/2014, la Regione Abruzzo avviava il procedimento di annullamento d’ufficio e, con determinazione del 28.04.2026, annullava la concessione ordinando la restituzione dell’anticipazione. La società ricorreva chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la questione controversa, relativa al possesso del requisito soggettivo alla data di presentazione della domanda, richiede un approfondimento nel merito. Tuttavia, il collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse prima facie riconducibile a un’ipotesi di annullamento del beneficio, conseguente all’accertamento della mancanza originaria di un requisito di ammissibilità, e non a un’ipotesi di revoca per perdita sopravvenuta dei requisiti.
La distinzione è dirimente rispetto al regime applicabile. L’avviso pubblico, all’art. 10, comma 12, prevede che la verifica dei requisiti di ricevibilità si concluda con la redazione di un verbale a cura del Servizio competente, mentre l’art. 26 qualifica come causa di revoca la perdita dei requisiti di ammissione positivamente accertati in fase di verifica e successivamente venuti meno. Il provvedimento impugnato, configurando un annullamento per mancanza originaria del requisito, postula che la verifica non avrebbe dovuto condurre all’ammissione e soggiace, pertanto, al termine perentorio di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
Il collegio ha ritenuto prima facie fondata la censura di illegittimità del provvedimento per essere stato adottato dopo la scadenza del termine decadenziale, atteso che l’erogazione dell’agevolazione risaliva al 2024 mentre l’annullamento era intervenuto nel 2026. Quanto al periculum in mora, il TAR ha valorizzato il decreto cautelare n. 108/2026, osservando che la restituzione della cospicua somma già erogata potrebbe mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell’attività della ricorrente.
Il TAR ha pertanto accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento limitatamente all’ordine di restituzione della somma già erogata a titolo di anticipazione, e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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