Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1062 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un’obbligazione della pubblica amministrazione, rientrando tale pronuncia tra i titoli contemplati dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rimedio presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Esso è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato e, ove richiesto, nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione nel termine assegnato.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, era stato dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della carta docente per due anni di insegnamento e il Ministero era stato condannato a costituire la carta elettronica con accredito della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre rifusione delle spese di lite.

La pronuncia, non impugnata, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all’Avvocatura dello Stato, senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’assegnazione della carta con le modalità e le funzionalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, l’accredito della somma e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia è attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del giudice ordinario il 22 settembre 2025.

È stata poi riscontrata l’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda presso il Ministero, in data 16 aprile 2025 e nuovamente il 29 settembre 2025, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Quanto all’ammissibilità del rimedio, il Collegio ha escluso ogni dubbio sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che appunto contempla l’ipotesi in cui si debba ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, poiché l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito della somma di euro 1.000,00, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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