Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza e sindacato giurisdizionale limitato (TAR Lazio n. 4901 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è atto di alta amministrazione connotato da amplissima discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, non estendendosi il sindacato al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione. In presenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione del diniego può essere adeguatamente calibrato, legittimandosi un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati. Ai fini della giustificazione del diniego è valutabile anche il rapporto di parentela con soggetto contiguo a movimenti del radicalismo islamico, non essendo la sicurezza della Repubblica legata esclusivamente a condanne o precedenti penali, ma potendo rilevare anche le specifiche frequentazioni dello straniero, in un’ottica di prevenzione che non richiede il raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

I ricorrenti, coniugi, hanno impugnato i decreti con cui il Ministero dell’Interno ha respinto le rispettive domande di naturalizzazione presentate ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. A fondamento dei dinieghi, l’Amministrazione ha posto la sussistenza di elementi a carico del marito che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, omettendo il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 in ragione della natura riservata dei dati.

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti per insufficienza e inadeguatezza della motivazione, lamentando che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le loro condizioni di vita, familiari e sociali, e avesse operato un mero rinvio alla documentazione riservata senza allegarla né indicarne il contenuto. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha depositato in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, della quale ha preso visione il difensore dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere attribuito all’Amministrazione in materia, evidenziando che l’utilizzo dell’espressione “può” nell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 indica che la residenza decennale costituisce solo un presupposto per proporre la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sull’integrazione del richiedente nel tessuto sociale e sulle sue possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis si traduce in un apprezzamento di opportunità, non costituendo per il richiedente un diritto che il Paese debba automaticamente riconoscere.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ribadito che il provvedimento di concessione della cittadinanza è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione e cautela. La sicurezza della Repubblica è interesse di rango superiore rispetto all’interesse dello straniero ad ottenere la cittadinanza, la cui concessione, per natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali. L’obbligo motivazionale si presta ad essere calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, legittimandosi un assolvimento attenuato quando una più ampia disclosure potrebbe compromettere la segretezza connaturata a investigazioni particolarmente penetranti.

Il Collegio ha quindi scrutinato gli elementi emersi dall’istruttoria, dai quali risultava che il marito era emerso in seno ad accertamenti relativi a cittadini frequentatori di una moschea sospettati di contiguità con il radicalismo islamico e che la sua utenza cellulare era stata utilizzata per prenotare un volo a nome di un noto imam radicale. Tali circostanze sono state ritenute idonee a giustificare ragionevolmente i dinieghi anche in un’ottica di prevenzione, richiedendosi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non attinge al livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Con riferimento alla posizione della moglie, la Corte ha affermato che è senz’altro valutabile il rapporto di parentela con un soggetto contiguo a movimenti responsabili di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. La valutazione del Ministero è avvenuta sulla base di accertamenti provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, di fonte ufficiale e raccolta nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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