Esclusione per errore materiale non emendabile nell’offerta economica (TAR Veneto n. 1266 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La difformità tra l’offerta e le prescrizioni del capitolato speciale impone alla stazione appaltante di escludere l’offerente, senza che rilevi l’assenza, nella lex specialis, di una clausola che commini espressamente la sanzione espulsiva. L’art. 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 sanziona con l’inammissibilità le offerte non conformi ai documenti di gara, quando la difformità investa un elemento essenziale dello schema contrattuale, quale la durata massima di esecuzione. Il soccorso procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 non è attivabile per emendare un errore che non sia percepibile ictu oculi dal contenuto dell’offerta e la cui correzione richieda fonti di conoscenza estranee alla stessa. Prevale, in tal caso, il principio di autoresponsabilità del concorrente, a tutela della par condicio.

Il Fatto

La ricorrente, invitata a una procedura negoziata indetta dalla stazione appaltante per lavori di ripristino funzionale, presentava un’offerta con un ribasso del 17,44%, risultando prima graduata. Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. La lex specialis fissava in 547 giorni naturali e consecutivi il tempo utile per ultimare i lavori.

Ricevuti gli atti di gara per la verifica del costo della manodopera ai sensi degli artt. 110 e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, il RUP rilevava che la ricorrente aveva indicato l’impiego di un solo operaio per un monte ore di 7.800, con una conseguente durata contrattuale stimata di 957 giorni. Chiedeva pertanto l’esclusione. La stazione appaltante escludeva la ricorrente e aggiudicava alla controinteressata, seconda graduata. L’istanza di autotutela veniva rigettata. La ricorrente ha impugnato l’esclusione deducendo un errore materiale nella digitazione del numero di personale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. La stazione appaltante ha fondato l’esclusione sull’art. 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, che sancisce l’inammissibilità delle offerte non conformi ai documenti di gara. Nel caso di specie, la difformità riguarda un elemento essenziale dello schema contrattuale, ossia la durata massima di esecuzione dell’appalto.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone l’esclusione, senza che rilevi la mancanza di una clausola espulsiva nella lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2022, n. 6854; id., 31 marzo 2021, n. 2678; id., 25 luglio 2019, n. 5260).

La ricorrente ha sostenuto la natura meramente materiale dell’errore, invocando il soccorso procedimentale. Il Collegio ha distinto questo istituto dal soccorso istruttorio, rilevando che esso consente di richiedere chiarimenti volti a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, ma non di integrare o modificare l’offerta, attingendo a fonti di conoscenza estranee alla stessa (Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358; id., 3 febbraio 2025, n. 804; id., 9 gennaio 2025, n. 140).

Nel caso concreto, l’errore non era percepibile dal contenuto dell’offerta. La manifestazione di volontà veicolata nell’atto di gara non lasciava intendere il lapsus calami, che non emergeva nella sua immediata evidenza grafica. La stessa correzione sarebbe stata ricavabile solo dalle precisazioni fornite dalla ricorrente nel ricorso, cioè da elementi extratestuali. Il fabbisogno medio di 1,8 lavoratori non era desumibile né dal totale delle ore né dal costo orario, traendo origine dall’organizzazione del personale predisposta dall’impresa.

Il Collegio ha infine richiamato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui la stazione appaltante non può essere gravata di un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello esigibile dall’impresa (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650). Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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