Servizi preruolo nelle scuole paritarie e termine breve: doppia reiezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4066 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di docenza prestato, prima dell’immissione in ruolo, presso scuole paritarie ex lege n. 62/2000 non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera del docente, atteso che l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 non lo prevede ed è norma eccezionale di stretta interpretazione. La clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE opera solo sul confronto tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato comparabile presso lo stesso datore di lavoro, restando irrilevante la differenza di trattamento fondata sulla natura dell’istituzione scolastica. In tema di notifica della sentenza alla pubblica amministrazione, se il funzionario si è costituito per delega dell’Avvocatura dello Stato ex art. 2 R.D.L. n. 1611/1923, la notifica va effettuata presso l’Avvocatura medesima, non presso l’indirizzo PEC dell’ufficio. Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione delle regole sulla notifica deve assolvere agli oneri di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e all’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicando e producendo l’atto processuale rilevante, anche quando denuncia un error in procedendo.
Il Fatto
Due docenti, poi immessi in ruolo, avevano agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità dei decreti di ricostruzione di carriera nella parte in cui non riconoscevano utili i servizi resi, prima dell’immissione in ruolo, presso istituti paritari ex lege n. 62/2000, con conseguente disapplicazione dei decreti, ricollocazione in superiore fascia stipendiale e pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso, condannando il Ministero a ricostituire la carriera valutando anche i servizi in questione nei limiti in cui sarebbero stati valutabili se prestati per scuole statali o pareggiate. La Corte d’Appello, in riforma integrale, aveva rigettato le domande, richiamando i principi enunciati da pronunce di legittimità e dalla Consulta. Le due docenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la questione attiene alla distinzione tra costituzione dell’Amministrazione in giudizio tramite propri funzionari ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., che operano in proprio, e costituzione per delega dell’Avvocatura dello Stato ex art. 2 R.D.L. n. 1611/1923. Nel primo caso la notifica della sentenza va fatta all’indirizzo PEC iscritto al Registro informatico degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, mentre nel secondo la notifica va effettuata all’Avvocatura medesima, poiché la delega riguarda la rappresentanza in giudizio e non l’attività defensionale.
La Corte dichiara inammissibile il motivo: la sentenza impugnata non specificava in quale forma il funzionario si fosse costituito e i ricorrenti avevano l’onere, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare e riportare il contenuto dell’atto processuale oggetto della censura, nonché, ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di produrlo e localizzarlo. Tali oneri non vengono meno in caso di denuncia di error in procedendo, essendo finalizzati alla delimitazione del thema decidendum e alla semplificazione dell’attività del giudice di legittimità. L’esame degli atti ha comunque rivelato che la costituzione era avvenuta per delega dell’Avvocatura dello Stato, sicché la notifica all’indirizzo PEC dell’ufficio periferico era nulla e inidonea a far decorrere il termine breve.
Il secondo motivo, volto a sollecitare la rimeditazione dell’indirizzo nomofilattico in materia di servizi preruolo presso le scuole paritarie con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, è infondato. La Corte ribadisce che l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 non si applica alle scuole paritarie, perché disposizione eccezionale di stretta interpretazione; l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001 vale solo per le graduatorie; alla parificazione degli standard di istruzione non corrisponde l’accesso per concorso, difettando l’omogeneità di stato giuridico.
Quanto alla clausola 4 dell’Accordo quadro, la Corte richiama la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, causa C-543/23, la quale ha affermato che la clausola non osta alla normativa nazionale che non prevede il computo dei servizi prestati presso scuole paritarie, poiché la differenza di trattamento si fonda sulla natura dell’istituzione scolastica e non sulla durata del rapporto. L’orientamento di legittimità, confermato nel merito, è stato ritenuto altresì immune da vizi di legittimità costituzionale da Corte cost. n. 180/2021.
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Nota della Redazione
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