Enunciazione di atti non registrati e imposta di registro dovuta (Cass. civ. Sez. V n. 2296 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986, deve escludersi che il mero richiamo di un atto non registrato contenuto in un atto registrato possa configurare un’ipotesi d’uso. La sola enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso è tuttavia assoggettata all’imposta di registro a prescindere dall’uso dei medesimi, dovendosi ritenere che la parte finale dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, nel prevedere la pena pecuniaria per i soli atti enunciati soggetti a registrazione in termine fisso, includa nel presupposto impositivo anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero del decreto ingiuntivo, della base imponibile e delle aliquote, senza necessità di allegazione dell’atto.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativamente a un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace a proprio favore per un credito vantato nei confronti di terzi, riveniente da contratto di fornitura d’opera. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello.
La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando la mancata pronuncia su censure di nullità dell’atto, il difetto e l’apparenza della motivazione della sentenza, la carenza motivazionale dell’avviso e la erronea determinazione dell’imposta applicata anche al rapporto negoziale sottostante, oltre alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama l’insegnamento secondo cui, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può omettere la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. La doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo va risolta in tal senso.
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione gravante sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione della data e del numero del provvedimento tassato, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile, unitamente ai criteri di calcolo, alla base imponibile e alle aliquote. Nella specie l’avviso recava tali elementi, con conseguente infondatezza della censura.
Quanto al secondo motivo, il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice, violando l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e l’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, non renda percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata, richiamando l’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, espone invece un ragionamento logico e consequenziale, non integrabile con congetture.
Sui motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, la Corte osserva che per configurare l’enunciazione occorre che nell’atto registrato vi sia espresso richiamo al negozio, con menzione degli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto. Il mero richiamo di un atto non registrato in atto registrato non configura un caso d’uso. Tuttavia, il tenore dell’art. 22, che riserva la pena pecuniaria ai soli atti soggetti a registrazione in termine fisso, impone di ritenere assoggettati all’imposta anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, sulla base della sola enunciazione.
L’imposta di registro è imposta d’atto e si applica a tutti gli atti previsti dalla legge. L’emissione del decreto ingiuntivo su un contratto di prestazione d’opera non esclude la tassazione di quest’ultimo, se enunciato nel provvedimento giurisdizionale, come previsto dal terzo comma dell’art. 22. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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