Enunciazione nel decreto ingiuntivo e prova del contratto sottostante (Cass. civ. Sez. V n. 12672 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 è adeguatamente motivato, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, anche quando non rechi in allegato l’atto tassato, purché indichi gli estremi identificativi essenziali del medesimo e i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto, trattandosi di atto conosciuto o conoscibile dal contribuente. La tassazione per enunciazione colpisce anche gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, sulla base della sola enunciazione, senza che rilevi l’uso effettivo. La censura che contesti il contenuto dell’atto enunciante senza confrontarsi con lo specifico accertamento del giudice di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l’indagine sulla volontà negoziale è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, dovuta in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo recante enunciazione di un altro atto intercorso tra le stesse parti. La decisione di prime cure aveva parzialmente accolto l’impugnazione.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 348/19, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e disatteso quello incidentale della società, ritenendo l’avviso compiutamente motivato e corretta la tassazione per enunciazione del contratto posto a base dell’ingiunzione. La società ricorre per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La motivazione impugnata, seppur sintetica, dà conto delle ragioni del decidere e non può ritenersi apparente o perplessa. Il primo motivo è respinto.
Sul secondo motivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 239 del 2021, n. 13402 del 2020, n. 26340 del 2021, n. 11284 del 2022): l’avviso deve contenere indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta, ma non deve allegare l’atto tassato, poiché l’obbligo di motivazione non riguarda atti conosciuti o conoscibili dal contribuente. Solo se questi contesti in modo specifico e circostanziato la sufficienza motivazionale il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo dell’avviso.
Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorso non dà conto dell’effettivo contenuto dell’atto enunciante e non muove alcuna specifica doglianza avverso le conclusioni interpretative del giudice del gravame. L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, da indicare specificamente. Quanto alla disciplina della registrazione, l’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta a imposta anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, sulla base della sola enunciazione, come affermato da Cass. n. 5946 del 2007, Sez. Un. n. 7682 del 2023 e Cass. n. 22243 del 2015. Nessuna violazione del principio di alternatività Iva/Registro, essendo l’imposta applicata in misura fissa tanto al provvedimento giudiziario quanto al contratto enunciato.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a parte diversa; la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti. Nella specie si tratta di censura generica, senza alcuna inversione degli oneri probatori. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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