Equa riparazione e ammissione al passivo: danno non patrimoniale presunto (Cass. civ. Sez. II n. 20325 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione del creditore al passivo fallimentare integra una valutazione positiva della fondatezza delle sue ragioni di credito da parte degli organi della procedura e consente al giudice dell’equa riparazione di ritenere sussistente il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito. L’esclusione dell’indennizzo per consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89/2001, richiede un accertamento specifico da compiere in concreto, in relazione allo sviluppo del procedimento. Non può desumersi la consapevolezza dalla sola entità dell’attivo, né ritenersi che il creditore ammesso al passivo “insista” nella pretesa, essendo egli tenuto unicamente ad attendere gli esiti della liquidazione e del riparto.

Il Fatto

Una società creditrice, ammessa al passivo del fallimento di un’impresa dichiarato nel 2009 e conclusosi nel 2019, non ha ottenuto soddisfazione del proprio credito per assenza di attivo. Ha proposto domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda, in sede di opposizione, rilevando l’evidente insoddisfacibilità sia del credito chirografario sia di quello privilegiato e la modestia originaria dell’importo. Ha inoltre condannato la società al rimborso delle spese in favore del Ministero, riconoscendo il rimborso forfetario. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., lamentando che la Corte d’appello avesse fondato il rigetto sulla consapevolezza della ricorrente di non poter ottenere soddisfazione del credito.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’ammissione al passivo consente di ritenere sussistente il danno non patrimoniale, salvo che particolari circostanze facciano positivamente escluderne la sussistenza.

Per interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il danno non patrimoniale da durata non ragionevole, una volta dimostrata la violazione dell’art. 6 CEDU, è normalmente liquidato senza necessità di prova, neppure presuntiva (Cass. Sez. 6-2 n. 19555 del 2021).

Quanto alla consapevolezza dell’infondatezza, la Corte ha osservato che l’ammissione al passivo denota di per sé una valutazione positiva degli organi della procedura. Nella procedura concorsuale, a differenza del giudizio ordinario, il creditore non “insiste” nella pretesa, ma attende la liquidazione dell’attivo e il riparto. La consapevolezza sopravvenuta, quale causa di esclusione dell’indennizzo, deve essere oggetto di un accertamento specifico in concreto (Cass. Sez. 2 n. 9552 del 2018).

La Corte d’appello, invece, ha escluso il pregiudizio presumendo la consapevolezza dal solo ammontare dello stato passivo, in riferimento a un non meglio precisato «modesto e difficilmente recuperabile attivo». Da ciò l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla condanna alle spese, e l’accoglimento del ricorso, con cassazione del decreto e rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *