Giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. (Cass. civ. Sez. III n. 1618 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui la Cassazione penale, su ricorso della parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d’appello che, in riforma della condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia. Nessuna efficacia può quindi spiegare, in tale giudizio, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d’appello. Si determina una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, che applica le regole processuali e sostanziali del giudizio civile e può procedere alla liquidazione del danno anche se la parte civile non abbia impugnato l’omessa pronuncia sul quantum, non essendosi formato il giudicato interno sull’azione civile.

Il Fatto

Alcuni soggetti erano stati condannati in sede penale, con sentenza di primo grado del Tribunale, per i reati di ingiuria e minaccia in danno di un’altra persona, costituitasi parte civile, con condanna generica al risarcimento. La sentenza di condanna veniva annullata in appello, e la decisione assolutoria era a sua volta annullata dalla Cassazione penale, con rinvio al giudice civile competente per valore quanto alle sole statuizioni civili, essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione del reato.

La parte civile riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale civile, che accoglieva la domanda risarcitoria e liquidava il danno in favore dell’attore. I convenuti ricorrono per cassazione, deducendo l’incompetenza del giudice adito, la violazione del giudicato rescindente e l’illegittima liquidazione del danno in presenza di condanna generica non impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della competenza. I ricorrenti sostenevano che il giudizio di riassunzione ex art. 622 c.p.p. fosse prosecuzione di quello penale, con competenza di appello della Corte distrettuale. Il motivo è respinto: il Tribunale si è attenuto all’orientamento consolidato sulla portata applicativa della norma, che valorizza l’autonomia della fase dinanzi al giudice civile rispetto al processo penale.

Il giudizio civile di rinvio è fase nuova ed autonoma, nella quale il giudice applica le regole del giudizio civile e sono consentite nuove conclusioni, nonché la modificazione della domanda entro il limite dell’emendatio e delle preclusioni processuali. Per stabilire il giudice competente occorre fare riferimento all’originaria domanda risarcitoria, come determinata nelle conclusioni ex art. 523, comma 2, c.p.p.; nella specie la pretesa era contenuta entro il valore che radica la competenza del giudice di pace in primo grado e, in appello, del Tribunale.

Quanto alla lamentata violazione del giudicato rescindente, la Corte esclude che nel giudizio ex art. 622 c.p.p. sia ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello dei dicta della Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Sul piano probatorio, il giudice civile può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel giudizio penale, con piena cognizione e vaglio critico; le dichiarazioni della persona offesa, pur non utilizzabili come testimonianza per il divieto dell’art. 246 c.p.c., sono liberamente valutabili come argomenti di prova ex artt. 116 e 117 c.p.c..

Infine, la Corte rigetta la censura sulla liquidazione del danno. Superando un risalente precedente, ribadisce che, nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente condanna generica, si determina una piena translatio della domanda civile al giudice del rinvio, il quale può liquidare il danno anche in mancanza di impugnazione sul quantum, non essendosi formato il giudicato interno sull’azione civile.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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