Revoca patrocinio a spese dello Stato solo per fine lucrativo diretto (Cass. civ. Sez. II n. 11554 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico. Il potere di disporre la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegalità previsti dall’art. 112 d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio. La società di mutuo soccorso non può essere considerata, in linea di principio, esercitante un’attività economica per il solo fatto di assicurare un vantaggio ai propri soci.
Il Fatto
Una società operaia di mutuo soccorso aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice del merito aveva revocato la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Padova, con ordinanza dell’8 aprile 2022, respinse il reclamo, ritenendo sussistenti i presupposti della revoca ex art. 136, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002: pur in assenza di scopo di lucro, era ravvisabile un’attività economica, intesa come attività produttiva di vantaggi economici e svolta secondo un metodo economico.
La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice si fosse illegittimamente sostituito all’Ordine degli Avvocati nella valutazione dell’attività svolta, revocando l’ammissione per un motivo diverso da quelli previsti dall’art. 112. La Corte ha giudicato infondato il motivo, ribadendo che il potere di revoca compete esclusivamente al giudice del procedimento nel quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegalità previsti dall’art. 112 del citato d.P.R. e non oltre l’esaurimento del giudizio, richiamando Sez. II n. 1624 del 19 gennaio 2022.
I restanti tre motivi — scrutinati congiuntamente per connessione logica e giuridica — sono stati invece giudicati fondati. La Corte ha esaminato la nozione di attività economica rilevante ai fini del beneficio, muovendo dall’art. 9, terzo comma, legge n. 3818 del 1886, come modificato dall’art. 23 d.l. n. 179 del 2012, che richiede la verifica dell’effettiva finalità solidaristica dell’ente (Sez. V n. 34343 del 2019). Ha richiamato la giurisprudenza in tema di mutualità, distinguendo tra mutualità pura e mutualità spuria, e ricordando come la posizione del socio cooperativo si differenzi dal socio di una società di capitali, poiché il primo mira a un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro (Sez. I n. 25478 del 2019; Sez. I n. 9513 del 1999).
La Corte ha quindi escluso che l’attività della società ricorrente potesse dirsi necessariamente economica per il solo fatto di assicurare un vantaggio ai soci. Ha osservato che costringere in un concetto omnicomprensivo anche le realtà in cui il vantaggio monetario è puramente strumentale rispetto alla finalità solidaristica condurrebbe all’assurdo di qualificare come speculative tutte le organizzazioni in grado di svolgere un’attività giuridicamente rilevante. Ha richiamato la Corte cost. n. 128 del 2016, secondo cui l’ammissione al beneficio richiede, oltre all’assenza di scopo di lucro e all’esercizio dell’attività economica, anche il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa, nonché le Sezioni Unite n. 9661 del 2009 e n. 24883 del 2008 in tema di finalità di solidarietà sociale.
All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce del principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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