Concordato fallimentare: rimedi tipici e divieto di azione di nullità (Cass. civ. Sez. I n. 12217 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime dei rimedi contro il concordato fallimentare è speciale e tipico. Gli artt. 137 e 138 legge fall. prevedono esclusivamente la risoluzione per inadempimento e l’annullamento per dolo, con la precisazione, contenuta nell’art. 138, comma 1, secondo periodo, che «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità». Ne consegue che la nullità del concordato non è deducibile né rilevabile d’ufficio, trattandosi di ipotesi di inammissibilità della domanda esplicitamente prevista dalla legge. La parte che ha proposto il concordato è inoltre priva di interesse ad impugnare la sentenza che ne disponga la rimozione per causa diversa dall’inadempimento, essendo per essa indifferente la ragione della caducazione dell’accordo.

Il Fatto

La ricorrente propose un concordato ai creditori insinuati al passivo del fallimento di una società agricola. La proposta fu approvata dai creditori e il concordato venne omologato dalla Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva negato l’omologazione.

Successivamente, su iniziativa di un creditore, il Tribunale pronunciò sentenza di risoluzione del concordato per inadempimento della proponente e dichiarò riaperto il fallimento. Il reclamo proposto dalla società fu respinto dalla Corte d’Appello. Contro tale sentenza la proponente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi della mancata declaratoria d’ufficio della nullità del concordato per impossibilità dell’oggetto, sopravvenuta per effetto della vendita di un lotto di beni nel periodo compreso tra il diniego dell’omologazione e la sua pronuncia in sede di reclamo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo palesemente inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto rileva il difetto di interesse ad impugnare: ove la Corte d’Appello avesse dichiarato l’invalidità del concordato invece di pronunciarne la risoluzione, l’effetto sarebbe stato comunque la rimozione dell’omologazione e la riapertura del fallimento.

L’interesse della proponente non può che essere quello a mantenere l’efficacia del concordato: la causa della sua rimozione le è indifferente. La Corte osserva che la società non aveva chiesto nei gradi di merito la declaratoria di nullità e invoca solo in sede di legittimità la rilevabilità d’ufficio di tale vizio, ai sensi dell’art. 1421 c.c..

In secondo luogo, il regime dei rimedi contro il concordato fallimentare è speciale. Gli artt. 137 e 138 legge fall. prevedono soltanto la risoluzione, quando le garanzie promesse non vengono costituite o il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, e l’annullamento, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

L’art. 138, comma 1, secondo periodo, precisa espressamente che «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità». Si tratta dunque di un’ipotesi di inammissibilità della domanda esplicitamente prevista dalla legge, che preclude ogni diversa azione di accertamento.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti della parte rimasta intimata. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *