Equa riparazione e danno non patrimoniale delle persone giuridiche (Cass. civ. Sez. II n. 24404 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, costituisce conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della CEDU, per i disagi che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri. Ne deriva che è superflua la valutazione circa la concreta e puntuale sofferenza di amministratori e preposti nel corso del giudizio presupposto, perché tali soggetti non possono che essere interessati, quali organi rappresentativi ed esecutivi della società, alla sollecita trattazione del giudizio. È pertanto irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, l’eventuale avvicendamento nella carica di amministratore dell’ente.

Il Fatto

Una società di capitali ricorre per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d’appello, in sede di opposizione, ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo presupposto. Il Ministero della giustizia aveva resistito alla domanda, mentre analoga richiesta di altro soggetto era stata accolta in prima battuta dal decreto monocratico.

La Corte d’appello ha escluso l’indennizzo sul rilievo che il disagio psichico del socio o dell’amministratore riguarda un soggetto diverso dalla parte, identificata nella sola società; ha aggiunto che, pur seguendo l’orientamento più recente, il patema non si era protratto per un congruo periodo di tempo data la limitata permanenza in carica dei rappresentanti dell’ente, valorizzando inoltre la consistenza del capitale sociale e l’esiguità del credito fatto valere nella procedura fallimentare. Da qui il ricorso, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, legge n. 89/2001, 75, 77 e 78 cod. proc. civ., 2056 e 2059 cod. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Il ricorrente osserva che il precedente indirizzo, risalente a prima del 2003, è stato rivisitato a partire dal 2004 sotto la spinta della giurisprudenza europea, con riconoscimento del pregiudizio in capo alle persone fisiche che ricoprono uffici nell’ente o ne sono membri.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando il proprio attuale orientamento, ribadisce che anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, quale danno morale soggettivo, è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, tenuto conto dell’approdo della giurisprudenza di Strasburgo. Il pregiudizio deriva dai disagi e dai turbamenti psicologici che la lesione dell’art. 6 CEDU solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri.

Da tale premessa il Collegio trae due corollari. Il primo è che diventa superflua la valutazione circa la concreta e puntuale sofferenza di amministratori e preposti nel corso del giudizio presupposto, perché tali soggetti non possono che essere interessati, quali organi rappresentativi ed esecutivi della società, alla sollecita definizione del giudizio. Il secondo è che risulta irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto nel decreto impugnato, l’avvicendamento nella carica di amministratore della società ricorrente.

La Corte richiama sul punto i propri precedenti espressamente citati, Cass., sentenze n. 13986/2013 e n. 322/2016, dai quali emerge che la tutela non è condizionata alla verifica della sofferenza individuale dei singoli rappresentanti dell’ente.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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