Rigetto per manifesta infondatezza e condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 24401 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis cod. proc. civ., con l’istanza di definizione il ricorrente deve limitarsi a chiedere la decisione della causa e non può inserirvi contenuti estranei allo scopo, che restano irrilevanti. Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni. L’impossibilità dell’oggetto del contratto, che ne determina la nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., ricorre solo in presenza di impedimenti originari, materiali o giuridici, che ostacolino in modo assoluto il risultato della prestazione, non quando si deduca l’inadempimento della controparte. Poiché la trattazione è stata chiesta ex art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza e la Corte decide in conformità, trovano applicazione gli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società ricorrente agisce per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, l’aveva condannata a pagare il compenso a percentuale derivante da un contratto per servizi di accesso ad agevolazioni finanziarie regionali. La controparte aveva ceduto il credito a una società cessionaria di ramo d’azienda, che resiste in giudizio.

La Corte territoriale aveva accertato l’integrale adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società incaricata e aveva ricondotto la mancata attribuzione definitiva del finanziamento all’inerzia della stessa ricorrente nel produrre la documentazione integrativa richiesta dal Comune. La causa perviene al Collegio su istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ., dopo proposta di definizione per manifesta infondatezza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che l’istanza di definizione accelerata non può costituire una sede per svolgere difese estranee. L’istanza si trasformerebbe altrimenti in una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione. Le considerazioni ivi svolte restano pertanto irrilevanti.

Il primo motivo è inammissibile. Il vizio di omesso esame deve riguardare un preciso accadimento storico-naturalistico, non una questione o un’argomentazione. Il richiamo all’art. 1346 cod. civ. è fuori luogo, poiché l’impossibilità dell’oggetto presuppone impedimenti originari assoluti e non è configurabile quando si rappresenti l’inadempimento della controparte. Nel caso concreto, la ricorrente prospetta una diversa lettura degli obblighi assunti, in contrasto con l’interpretazione del giudice di merito.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’Appello ha ritenuto esigibile il credito sulla base del tenore contrattuale, secondo cui l’esigibilità era collegata all’emissione del provvedimento provvisorio di concessione. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare le norme asseritamente violate e precisare come il giudice se ne sia discostato, non limitarsi a contrapporre la propria interpretazione a quella impugnata.

Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché introduce in sede di legittimità questioni di fatto nuove in tema di buona fede e responsabilità. La delimitazione degli obblighi contrattuali, già accertata, esclude le violazioni dedotte: la ricorrente vorrebbe addebitare alla controparte gli effetti della propria inerzia colpevole.

Quanto al quarto motivo, l’art. 91 cod. proc. civ. impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese; la Corte d’Appello ha inoltre respinto implicitamente la domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., risultando la controparte integralmente vittoriosa. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese. Poiché la Corte decide in conformità alla proposta di manifesta infondatezza, applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *