Rimedi preventivi equa riparazione: sanzione di inammissibilità non sproporzionata (Cass. civ. Sez. II n. 24403 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la sanzione di inammissibilità della domanda prevista dall’art. 2, primo comma, legge 89/2001 per il mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all’art. 1-ter della stessa legge non è irragionevole né sproporzionata quando i rimedi stessi siano idonei a produrre un effetto acceleratorio della decisione. La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità dell’intero catalogo dei rimedi preventivi, ma ha verificato singolarmente ciascuno di essi, espungendo solo quelli ridotti ad adempimenti puramente formali e privi di funzione acceleratoria. Ne consegue che l’istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale e l’istanza di mutamento del rito da ordinario in sommario integrano rimedi effettivi, il cui esperimento condiziona l’ammissibilità della domanda indennitaria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione. Il giudice dell’opposizione ha confermato la declaratoria, rilevando che dagli atti non risultava avanzata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole di durata del processo, la richiesta di definizione del giudizio mediante uno dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter legge 89/2001.
Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto in cassazione, deducendo la violazione degli artt. 111, comma 2, e 117 Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU. Ha sostenuto che il quadro dei rimedi preventivi, di per sé non idoneo a ridurre la durata dei giudizi presupposti, comprime il diritto di azione e di difesa, imponendo di fatto l’introduzione di un giudizio in forme sommarie per non precludersi l’accesso all’indennizzo. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo incentrato sulla pretesa incostituzionalità delle modifiche legislative e sulla loro incompatibilità con il diritto comunitario. Il ricorrente richiamava le decisioni della Corte costituzionale n. 34/2019, n. 175/2021 e n. 142/2023, dalle quali traeva il principio secondo cui i rimedi preventivi contro la durata eccessiva dei procedimenti sarebbero ammissibili solo se effettivi ed efficacemente sollecitatori.
Il motivo è stato giudicato non fondato. La Corte ha chiarito che il giudice delle leggi non ha dichiarato l’illegittimità di tutti i rimedi di cui all’art. 1-ter legge 89/2001, rimedi il cui esperimento resta condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. La Corte costituzionale ha invece verificato singolarmente ciascuno strumento, muovendo dai principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle pronunce Scordino c. Italia del 29 marzo 2006 e Keaney c. Irlanda del 30 luglio 2020.
In questa prospettiva la Corte ha richiamato le sentenze n. 88/2018, n. 34/2019, n. 169/2019, n. 121/2020, n. 175/2021, n. 107 e n. 142 del 2023, tutte convergenti nel dichiarare incostituzionali i rimedi che si risolvono in adempimenti puramente formali e che non svolgono un’effettiva funzione acceleratoria del processo.
Per quanto di interesse nel giudizio, la pronuncia n. 121/2020 ha preso in esame i rimedi preventivi del primo comma dell’art. 1-ter, relativi al processo di cognizione: l’istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale, come regolata dall’art. 281-sexies cod. proc. civ., e l’istanza di mutamento del rito da ordinario di cognizione in sommario di cognizione. Per tali ipotesi la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la sanzione di inammissibilità di cui al primo comma dell’art. 2 legge 89/2001, poiché questi rimedi, per l’effetto acceleratorio della decisione che ne può conseguire, sono linearmente riconducibili alla categoria dei rimedi preventivi volti a evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga.
La Corte d’appello aveva accertato che il ricorrente non aveva esperito tali rimedi. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito.
Nota della Redazione
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