Equa riparazione da emotrasfusioni: il termine di accettazione è perentorio (Cons. Stato n. 10000 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per presentare la domanda di accettazione dell’equa riparazione di cui all’art. 27-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, fissato al 31 dicembre 2018, ha natura perentoria. La perentorietà discende dalle esigenze di rilievo pubblico sottese a questa forma di ristoro, alternativa e temporalmente delimitata rispetto alla transazione, e dalla necessità di assicurare certezza sulle somme destinate alla copertura finanziaria. La proroga introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 attiene alla liquidazione degli importi e non incide sulla decadenza dall’accettazione. La comunicazione tempestiva dell’Amministrazione, che abbia rappresentato in modo chiaro condizioni e termini del beneficio, esclude il rilievo dell’affidamento e rende sufficiente la motivazione del diniego fondata sulla tardività.

Il Fatto

Due soggetti danneggiati da emotrasfusioni avevano convenuto il Ministero della Salute davanti al Tribunale ordinario di Roma per accertare la responsabilità dell’Amministrazione. Nel corso dei giudizi erano intervenuti i provvedimenti che consentivano transazioni con i danneggiati da emoderivati e sangue infetto. Successivamente l’art. 27-bis del d.l. n. 90 del 2014 aveva offerto a chi aveva già presentato domanda di transazione la possibilità di optare per una procedura di equa riparazione, con rinuncia a ogni altra pretesa risarcitoria o transattiva.

Il Ministero aveva informato gli interessati nel 2016 della facoltà di accettare il beneficio. Le accettazioni erano però pervenute nel 2020 e nel 2021, oltre il termine del 31 dicembre 2018. L’Amministrazione aveva quindi respinto le domande per tardività. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6652 del 2023, aveva respinto il ricorso, ritenendo il termine perentorio e la motivazione adeguata. I danneggiati hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione centrale: la natura del termine per depositare la richiesta di equo indennizzo. Gli appellanti sostenevano che avesse carattere ordinatorio e che riguardasse solo la conclusione del procedimento di liquidazione. La tesi non è condivisa. La norma ha previsto un termine di liquidazione degli importi e, di conseguenza, anche la richiesta finalizzata al loro riconoscimento doveva essere prodotta nel rispetto del medesimo ordine temporale. Diversamente non vi sarebbe stata certezza sulle somme necessarie a soddisfare il beneficio.

L’istituto, come configurato dall’art. 27-bis, è limitato ai soggetti muniti dei requisiti di accesso alla procedura transattiva dell’art. 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, che legittima il Ministero a stipulare transazioni con i danneggiati che hanno proposto azione risarcitoria pendente. La natura perentoria del termine discende dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico sottese a questa modalità alternativa e temporanea di ristoro, quanto a copertura finanziaria e termini di liquidazione.

Il Collegio esclude poi che possa rilevare l’affidamento evocato dagli appellanti. L’Amministrazione, con largo anticipo nel 2016, aveva avvisato gli interessati della possibilità di presentare la domanda e dei relativi termini. Quanto al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, il diniego risulta sufficientemente motivato in ragione della tardività dell’istanza. Nel procedimento è stata assicurata un’adeguata informazione, con note che avevano rappresentato in modo oggettivo e univoco le condizioni, anche temporali, per ottenere il beneficio.

Il richiamo ai profili etici, che avrebbero imposto un’istruttoria approfondita, non è pertinente: i ricorrenti avevano impugnato il distinto provvedimento di diniego sull’equa riparazione, reso all’esito di una procedura alternativa rispetto alla definizione dell’iter transattivo. Infine, sull’assunto che gli appellanti possedessero tutti i requisiti, il Collegio rileva che il diniego è conseguito al ritardo nell’accettazione e che, anche sul tema della transazione, erano emersi rilievi negativi da parte dell’Amministrazione.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del grado sono compensate in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *