Carta docente, la sola procedura informatica non prova l’adempimento (TAR Veneto n. 528 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione non può considerare sufficiente, ai fini dell’esatto adempimento, la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme dovute. La messa a disposizione dello strumento telematico non prova il pagamento: occorre l’effettiva erogazione della somma. Il ricorso è pertanto fondato e va ordinato l’accredito sulla carta docente entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannava il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica con accredito di 500,00 euro per ciascun anno.

La sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. Notificata in forma esecutiva al Ministero, non aveva ricevuto attuazione nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver predisposto la procedura informatica per l’accredito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, ed è documentata la notifica della sentenza al Ministero nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nessun dubbio sussiste, poi, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il Collegio esclude che la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito sulla carta docente possa assurgere a prova dell’esatto adempimento.

Ne consegue l’ordine al Ministero di dare attuazione alla sentenza, con accredito sul portafoglio carta docente della somma dovuta, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante è nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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