Offerta tecnica oltre le facciate indicate e principio del risultato (TAR Lombardia n. 1483 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esegesi della lex specialis va privilegiato il criterio letterale, ma le clausole che impongono limiti dimensionali all’offerta tecnica non possono essere interpretate come prescrizioni espulsive se il disciplinare non prevede la sanzione dell’esclusione né la non valutabilità delle parti eccedenti. L’avverbio “preferibilmente” esprime una indicazione di stile redazionale, non un divieto. Il principio del risultato, positivizzato dal d.lgs. n. 36/2023, impone una lettura sostanzialistica della disciplina di gara, che superi i vuoti formalismi e privilegi l’interesse della stazione appaltante a selezionare l’operatore più idoneo. Il concorrente che deduca lo sforamento del limite di facciate deve provare che la violazione si è tradotta in un indebito vantaggio, con riguardo alla puntuale incidenza sul margine di valutazione della proposta. Il termine di cinque giorni per la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 non ha natura perentoria e la sua violazione è inammissibile per difetto di interesse quando il diritto di difesa è stato esercitato.
Il Fatto
Il Comune di Morimondo, avvalendosi della centrale di committenza, bandiva la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per il periodo settembre 2025 – luglio 2028, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa su un punteggio di cento, ripartito tra offerta tecnica e offerta economica. Tre erano i concorrenti: la ricorrente, la controinteressata e una terza società.
All’esito delle valutazioni la controinteressata risultava prima graduata e l’amministrazione disponeva l’aggiudicazione definitiva, con avvio anticipato del servizio. La ricorrente impugnava la determinazione con ricorso articolato in cinque motivi, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo al ritardo nella comunicazione dell’aggiudicazione. La comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 attua i principi di imparzialità e trasparenza e il diritto di difesa dei concorrenti non aggiudicatari. Il termine di cinque giorni non è però perentorio: la sua violazione non incide sulla legittimità del potere di selezione, né ha privato la ricorrente della tutela giurisdizionale, poiché la tempestività dell’azione demolitoria si correla alla data di ricezione delle comunicazioni. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Sul motivo concernente le facciate della proposta tecnica, il Collegio ricorda che le clausole del bando vanno interpretate secondo il loro significato letterale, essendo preclusa ogni lettura non giustificata da obiettiva incertezza (Cons. Stato, sez. III, n. 3374 del 2020). Le conseguenze dello sforamento devono trovare fondamento in puntuali previsioni della disciplina di gara (TAR Lombardia n. 494 del 2023; TAR Lombardia n. 3681 del 2024). L’art. 16 del disciplinare non fissa alcun limite massimo, ma esprime un concetto di preferenza e ammette l’integrazione con allegati, senza comminare l’esclusione. La relazione dell’aggiudicataria risulta di dodici pagine, con le ulteriori afferenti ad allegati, e le due relazioni si equivalgono in termini di lunghezza. Manca inoltre la prova di uno specifico vantaggio indebito, richiesta dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5112 del 2021).
Quanto ai motivi sull’asserita omissione del costo mensa nel piano economico-finanziario, il Collegio aderisce all’approccio sostanzialista tracciato da Cons. Stato, sez. V, n. 1620 del 2025. Il modello di PEF allegato alla lex specialis non prevede espressamente tale voce; il costo è indicato nella relazione, e l’articolazione della disciplina ha potuto indurre in errore l’aggiudicataria. I costi complessivi stimati risultano superiori a quelli del modello comunale e prossimi a quelli della ricorrente; il costo del servizio è stato conteggiato nella voce del costo del personale. L’equilibrio economico-finanziario sussiste, con esclusione dei presupposti per l’esclusione e per il giudizio di anomalia.
Respinta la domanda annullatoria, il Collegio esclude la fondatezza della connessa domanda risarcitoria, poiché l’accertata legittimità dell’atto esclude il requisito del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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