Il ricevitore del lotto è agente contabile e risponde per i proventi (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 78 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del lotto che riscuote i proventi del gioco per conto dello Stato e omette di riversarli alla società concessionaria assume la veste di agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. L’obbligo di versamento del saldo a debito, al netto di aggio e vincite, deriva dall’art. 24 d.P.R. n. 303/1990 e dal contratto di concessione. Sussistendo un obbligo restitutorio, l’onere della prova si inverte: il convenuto si libera solo dimostrando la forza maggiore o il caso fortuito. L’elemento psicologico del dolo si desume dalla persistenza nell’inadempimento anche dopo solleciti e intimazioni di pagamento, essendo preordinata la condotta a trattenere per sé un vantaggio economico indebito. Gli interessi previsti dall’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994, nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, costituiscono risarcimento ex lege del danno da ritardo e non sanzione, con esclusione della rivalutazione monetaria in difetto di prova di un danno maggiore.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, chiedendo la condanna al pagamento di € 79.577,82 oltre accessori in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’addebito riguardava il mancato riversamento alla società concessionaria per la riscossione dei proventi del gioco del lotto relativi a tre settimane contabili dell’ottobre e novembre 2022.

La notitia damni proveniva dall’Ufficio dei monopoli per la Toscana. L’Amministrazione aveva adottato provvedimenti cautelari e sanzionatori, tra cui la sospensione dal servizio di raccolta delle giocate, e aveva infine disposto la revoca delle concessioni. La convenuta non si è costituita e il giudizio è stato definito in contumacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà anzitutto conto della regolare costituzione del contraddittorio, essendo state notificate via PEC sia l’invito a fornire deduzioni sia l’atto di citazione. Dichiara quindi la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

Nel merito, la Sezione ribadisce la sussistenza della giurisdizione contabile, ricollegata al rapporto di servizio funzionale tra Amministrazione finanziaria e concessionario di ricevitoria del lotto, che riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato, richiamando Cass., Sez. un., n. 12041 del 28 novembre 1997 e Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 30 del 17 gennaio 2024.

La disciplina del d.P.R. n. 303/1990 delinea gli obblighi del ricevitore, che assume la veste di agente contabile ai sensi dell’art. 178 r.d. n. 827/1924, per il maneggio di denaro pubblico. L’omesso o minore versamento all’Erario delle somme introitate, dedotti aggio e vincite, integra violazione delle regole della responsabilità patrimoniale, con applicazione degli artt. 74, 84 e 85 r.d. n. 2440/1923, degli artt. 178 e ss. r.d. n. 827/1924, dell’art. 52 r.d. n. 1214/1934 e dell’art. 21 t.u. n. 3/1957.

Il Collegio ritiene la pretesa fondata. Il danno patrimoniale emerge in modo incontrovertibile dagli atti. Quanto all’elemento psicologico, il ricevitore ha agito con dolo: la condotta non è solo gravemente negligente, ma connotata dalla piena consapevolezza dell’illecito, protrattasi nonostante solleciti e ingiunzioni, con volontà di realizzare un vantaggio economico indebito. Sono così integrati rapporto di servizio, nesso causale ed elemento soggettivo.

Sugli accessori, la Sezione esclude la rivalutazione monetaria: gli interessi ex art. 33, comma 2, legge n. 724/1994 risarciscono ex lege il danno da ritardo e decorrono dalla scadenza dell’obbligo di riversamento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 216,15.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *