Equa riparazione “equa su equa” non esclusa dal rigetto per temerarietà (Cass. civ. Sez. II n. 86 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione non è escluso dal solo fatto che quel giudizio si sia concluso con il rigetto della domanda, a cagione della temerarietà della pretesa azionata nel giudizio originario. La soccombenza nel giudizio presupposto non è, di per sé, motivo sufficiente per negare l’indennizzo: occorre che l’infondatezza sia accompagnata dalla consapevolezza della parte, originaria — quando proponga una lite temeraria — oppure sopravvenuta, ma maturata prima che il processo superi il termine di durata ragionevole. Il giudice che esclude il diritto all’indennità deve indicare le ragioni per le quali la parte fosse o sia divenuta consapevole della temerarietà della propria domanda di equa riparazione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89, in sede monitoria, lamentando la protrazione eccessiva — circa nove anni — di un procedimento di equa riparazione presupposto, articolatosi in una fase di merito conclusa con decreto di reiezione e in una fase di legittimità definita con rigetto e integrale compensazione delle spese. Il procedimento viene quindi qualificato come “equa su equa“.
Il Consigliere designato della Corte d’Appello di Perugia, accertata in sette anni la protrazione eccessiva, aveva accolto il ricorso e liquidato l’indennizzo. Su opposizione del Ministero della Giustizia, la Corte territoriale in composizione collegiale aveva riformato il provvedimento, negando il diritto per la consapevolezza dei ricorrenti dell’inconsistenza delle proprie istanze. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’unico motivo, che deduce la violazione dell’art. 2, legge n. 89/2001. Il decreto impugnato aveva escluso il diritto all’indennizzo per il solo fatto che il giudizio di equa riparazione si era concluso con un rigetto, in ragione della manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio originariamente presupposto.
Tale statuizione è errata. La soccombenza nel giudizio di equa riparazione non è, di per sé, sufficiente a escludere il diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata. Occorre che della infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria o sopravvenuta, ma comunque prima che il processo superi il termine di durata ragionevole. La Corte richiama, sul punto, Cass. Sez. 6-2, sentenza n. 665 del 12.01.2017 e Cass. Sez. 2, ordinanza n. 3584 del 2018.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale non ha indicato le ragioni per cui i ricorrenti dovessero essere ab origine — o essere divenuti in corso di causa — consapevoli della temerarietà della domanda di equa riparazione. Si è limitata a dedurre la consapevolezza dell’inconsistenza delle istanze dal giudizio presupposto, ricavandola dalla pronuncia di legittimità che aveva definito la pretesa dopo nove anni.
Il ricorso è quindi accolto, il decreto cassato con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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