Rinuncia al ricorso per cassazione ed esclusione del contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. I n. 2253 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’esame dei motivi e accettata dal controricorrente, determina l’estinzione del giudizio e non richiede alcuna statuizione sulle spese. In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso. Tale misura, di natura eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Agrigento, Sezione Fallimentare, con cui è stato respinto il reclamo contro lo stato passivo. Il Fallimento controricorrente si è costituito con controricorso.

Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di rinunciare al ricorso, con compensazione totale delle spese. La rinuncia è stata accettata dal Fallimento controricorrente. La Corte è dunque chiamata a pronunciarsi in limine sulla sorte del giudizio e sulla questione del contributo unificato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia è stata formalizzata con atto del 22 novembre 2023 e ritualmente accettata dal controricorrente. Pertanto, prima di ogni esame dei motivi di ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte osserva che non è necessaria alcuna statuizione, stante l’adesione del controricorrente alla rinuncia e l’avvenuta compensazione totale concordata tra le parti.

Il punto di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, prevede a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione si riferisce ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Il Collegio sottolinea come la misura in questione, avendo natura eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, sia di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La Corte richiama sul punto i propri precedenti conformi, Sez. VI-1 n. 23175 del 12.11.2015 e Sez. VI-1 n. 19071 del 18.07.2018, dando ad essi continuità.

Da qui la declaratoria di estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione sulle spese e senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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