Equa riparazione per durata del fallimento: irrilevante il comportamento anteriore del fallito (Cass. civ. Sez. II n. 1607 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il comportamento del fallito anteriore all’apertura della procedura concorsuale non rileva ai fini del diniego dell’indennizzo, neppure quando abbia dato causa alle azioni revocatorie esercitate dalla curatela. Parimenti irrilevante è l’inerzia serbata dal fallito in pendenza della procedura, non potendosi considerare motivazione pertinente e logica, ai fini del rigetto, il richiamo alla mancanza di iniziative per accelerarne la definizione. È invece onere del fallito, per superare la presunzione di imputabilità dei tempi eccedenti, dedurre e dimostrare che le iniziative giudiziarie, pur necessitate dal suo indebito comportamento, si siano protratte oltre misura per ragioni ascrivibili all’ufficio fallimentare o all’organo giudiziario adito.
Il Fatto
Il ricorrente, già fallito, proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, protrattasi circa 17 anni dal 2003 alla chiusura del 2020. Il Consigliere delegato della Corte d’Appello rigettava la domanda per difetto di meritevolezza; la Corte d’Appello, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione con decreto confermando il giudizio negativo.
Il giudice dell’opposizione fondava il rigetto su due presupposti: il contrasto del comportamento della fallita con l’art. 2, comma 2-quinquies, legge n. 89/2001, per avere agito in danno dei creditori sottraendo beni alla garanzia patrimoniale, e l’insussistenza del danno ai sensi del comma 2-septies per il vantaggio patrimoniale conseguito. Il ricorrente impugnava il decreto in Cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001, e il ricorso veniva illustrato con memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il motivo e muove dalla distinzione tra comportamento anteriore e comportamento interno alla procedura. Quanto al primo, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la condotta della parte rileva solo se ha determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU, restando escluso che possa assumere rilievo la condotta anteriore al processo, ancorché ad esso abbia dato causa.
Ne deriva, secondo il consolidato indirizzo della Sezione, che il fatto di avere posto le premesse delle azioni revocatorie, pur con piena consapevolezza, non vale di per sé a giustificare la durata delle revocatorie stesse e, di riflesso, del procedimento fallimentare; in tal senso sono richiamate le Sez. II n. 6577 del 2023 e le Sez. II nn. 22498 e 28499 del 2020. Esclusa la sussistenza dei presupposti del comma 2-quinquies, la Corte esamina il secondo profilo.
Quanto all’inerzia in pendenza della procedura, il Collegio ribadisce che il richiamo alla mancanza di iniziative del fallito per accelerare la definizione non costituisce motivazione pertinente e logica, avuto riguardo alla posizione di mera attesa cui il fallito è assoggettato. La Corte nega poi che ricorra l’ipotesi del comma 2-septies, rilevando che il vantaggio patrimoniale è rimasto del tutto immotivato nel provvedimento del giudice dell’opposizione.
Il Collegio non esclude in astratto che il tempo eccedente la durata ragionevole possa essere imputato al fallito quando sia correlato alle iniziative, segnatamente giudiziarie, rese necessarie per vanificare gli atti lesivi della garanzia patrimoniale e della par condicio creditorum. Tuttavia, in presenza di una procedura durata circa 17 anni, la sola constatazione della valenza negativa del comportamento della fallita non basta a escludere l’an del diritto all’indennizzo. Il decreto è quindi cassato con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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