Spese lite equa riparazione liquidate per scaglione tariffario sul valore attribuito (Cass. civ. Sez. II n. 492 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese processuali deve essere operata applicando lo scaglione della tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, individuato in base al valore della causa determinato dalla somma riconosciuta alla parte parzialmente vittoriosa, e non dalla somma che era stata domandata. La decisione sulla riunione di due procedimenti connessi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, e la sua omissione non determina la nullità della decisione adottata. Non è configurabile alcun abuso del processo per frazionamento dei crediti quando i creditori non abbiano agito congiuntamente sin dall’origine e non siano comuni le questioni di fatto e di diritto.

Il Fatto

Il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Potenza, accogliendo in parte la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, aveva riconosciuto un periodo di durata illegittima e liquidato un indennizzo in favore di alcuni ricorrenti, oltre a una somma agli eredi di altro soggetto, non costituitosi nel fallimento.

Gli originari ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, chiedendo un indennizzo maggiore e l’incremento previsto dall’art. 2 bis della legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia chiedeva il rigetto e, poiché il medesimo difensore aveva proposto domanda per altri soggetti ammessi al passivo, invocava la riunione con l’altro procedimento per una valutazione unitaria delle spese. La Corte d’Appello accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto opposto e liquidava le spese applicando lo scaglione individuato sull’importo degli indennizzi pretesi. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il Ministero deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla richiesta di valutazione unitaria delle due procedure, richiamando la giurisprudenza sull’abuso del processo. Il motivo è infondato: la scelta sulla riunione di due procedimenti connessi appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in legittimità; l’eventuale violazione delle norme sui presupposti della riunione non comporta la nullità della decisione. Nel caso concreto, peraltro, non risultava allegato che il difensore avesse agito congiuntamente per tutti gli ammessi al passivo, così da rendere ipotizzabile un frazionamento abusivo dei crediti.

Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, per avere la Corte d’Appello applicato lo scaglione per le cause di valore compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, basandosi sulla somma domandata anziché su quella attribuita alla parte parzialmente vittoriosa.

La Corte ha ritenuto il motivo parzialmente fondato. Ha escluso la valutazione unitaria dei compensi delle due procedure rimaste separate, ribadendo che, oltre alla riferibilità dei crediti alla medesima procedura fallimentare e all’identità del difensore, non emergevano identiche questioni di fatto e di diritto tali da configurare un abuso del processo.

È stato invece accolto il motivo nella parte relativa all’erronea individuazione dello scaglione. In applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014, il valore della causa doveva essere determinato in base agli indennizzi riconosciuti e non a quelli pretesi. La Corte ha quindi applicato i minimi tariffari dello scaglione compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, mantenendo l’esclusione della fase di trattazione, non impugnata dagli intimati, e rideterminando i compensi complessivi, con aumento per la difesa di più soggetti in art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014.

Restano fermi il rimborso della fase monitoria, la compensazione per due terzi con condanna del Ministero al terzo residuo e la distrazione in favore del legale antistatario. La reiezione del primo motivo e il parziale accoglimento del secondo giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *