L’incarico di direzione di struttura complessa non è conferito tramite pubblico concorso: giurisdizione ordinaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 4234 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche in base alla disciplina di cui all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20, legge n. 118/2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti pubblici, inclusi i concorsi per progressione verticale. Il conferimento di tale incarico, infatti, attiene alla gestione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e non incide sulla qualifica dirigenziale già acquisita, né determina una novazione oggettiva del rapporto. Le relative controversie restano, pertanto, devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, anche quando la selezione sia aperta a soggetti non dipendenti dell’azienda banditrice.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una dirigente sanitaria avverso gli atti della procedura selettiva indetta da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa. La selezione, espletata ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, si era conclusa con l’attribuzione dell’incarico ad altro candidato. A seguito del ricorso della dirigente, il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, invece, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la procedura come concorsuale. Avverso tale decisione, l’azienda sanitaria ha proposto regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono l’evoluzione normativa della dirigenza sanitaria, evidenziando la distinzione tra l’accesso al ruolo unico della dirigenza, che avviene mediante concorso pubblico, e il successivo conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, che presuppone un rapporto di lavoro già costituito. La novella del 2022 ha inciso sulla procedura selettiva, rendendo vincolante per il direttore generale la nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio e imponendo la fissazione preventiva di criteri di valutazione. Tali elementi, secondo la Corte, non mutano la natura dell’atto finale, che rimane un atto di gestione del rapporto di lavoro, adottato con i poteri del datore di lavoro privato.
La Corte esclude che l’incarico di direzione di struttura complessa possa configurarsi come una progressione verticale rilevante per l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo. La dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico e in un unico livello, articolato solo in relazione alle diverse responsabilità. Il conferimento dell’incarico, di durata limitata e soggetto a rinnovo, non comporta l’accesso a una fascia o area superiore, ma attribuisce una funzione dirigenziale specifica nell’ambito della qualifica già posseduta. Difetta, pertanto, il presupposto della novazione oggettiva del rapporto di lavoro che caratterizza le procedure concorsuali per la progressione.
Quanto all’apertura della selezione a soggetti esterni all’amministrazione, le Sezioni Unite ne affermano l’irrilevanza. Il possesso della qualifica dirigenziale e i requisiti di anzianità di servizio maturata presso strutture pubbliche costituiscono condizioni di partecipazione che presuppongono comunque l’avvenuto superamento del concorso pubblico per l’accesso al ruolo unico della dirigenza sanitaria. La selezione non è quindi preordinata alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma all’attribuzione di un incarico che si innesta su un rapporto già in essere.
La Corte precisa che la scelta del legislatore di vincolare la nomina al primo classificato risponde all’esigenza di garantire i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, senza trasformare la procedura in un concorso. La vincolatività della graduatoria rafforza anzi il regime di tutela azionabile dinanzi al giudice ordinario, che può adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente.
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Nota della Redazione
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