Compensazione delle spese non giustificata dal mancato svolgimento di attività difensiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 3014 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi. Esso non consente pertanto la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. La scelta dell’Amministrazione di non resistere al giudizio non integra, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, la quale resta ammessa soltanto nei limitati casi legislativamente previsti.

Il Fatto

Un avvocato, già difensore d’ufficio di un imputato, proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva liquidato il proprio compenso. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo all’istante una somma superiore ma compensando integralmente le spese del giudizio, in ragione della natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione resistente. Avverso tale decisione l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La censura è stata ritenuta fondata. La Suprema Corte ha preliminarmente rammentato che, in presenza di accoglimento dell’opposizione, il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendo ritenersi sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla natura della controversia, alla peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ente resistente.

La Corte ha precisato che la compensazione delle spese è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali non rientra l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in un unico capo, dovendosi tener conto del principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (Sez. 2, n. 993 del 2025; Sez. 2, n. 833 del 2025), secondo cui l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.

Inoltre, la Corte ha escluso che possa valorizzarsi la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere, essendo tale condotta inidonea a integrare una delle ipotesi eccezionali che legittimano la compensazione. Ne consegue l’accoglimento del ricorso d’ufficio non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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