Correzione dell’errore materiale sull’indicazione del soggetto condannato (Cass. civ. Sez. II n. 1606 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il chiaro errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione, consistente nell’indicazione di un soggetto condannato diverso da quello effettivamente individuato nella motivazione, è correggibile ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. La correzione mira a ripristinare la corrispondenza tra volontà effettiva e formulazione letterale del provvedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione. Il procedimento di correzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di mero emendamento del testo. L’intervento del giudice è ammesso quando l’errore sia percepibile ictu oculi dal confronto tra le parti del provvedimento e non richieda alcuna attività interpretativa o ricostruttiva.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto la correzione di un precedente provvedimento della Corte, con il quale era stato cassato il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta e il Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato condannato al pagamento dei danni non patrimoniali in suo favore, per l’importo liquidato oltre accessori di legge.

Nel dispositivo di quel provvedimento la Corte aveva tuttavia indicato erroneamente il Ministero della Giustizia quale soggetto condannato. Di qui la domanda di correzione, per riallineare il dispositivo alla motivazione e al soggetto effettivamente evocato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il contrasto tra la motivazione, che individua nel Ministero dell’Economia e delle Finanze il soggetto condannato, e il dispositivo, che indica invece il Ministero della Giustizia, integra un chiaro errore materiale. Questo è percepibile dal semplice confronto interno al provvedimento, senza necessità di interpretazione.

Il Collegio ha richiamato sul punto un consolidato indirizzo, citando Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12437 del 17.05.2017 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010. Da tali precedenti si ricava che la correzione è ammessa ogniqualvolta l’errore emerga in modo evidente dal testo, configurandosi come mera difformità tra volontà e sua rappresentazione grafica.

La Corte ha quindi disposto la correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., norma che disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Cassazione. L’intervento è stato circoscritto al solo punto del dispositivo affetto dall’errore, con l’inserimento delle parole necessarie a ripristinare il soggetto corretto.

Quanto alle spese, la Corte ha escluso che vi sia luogo a provvedere, richiamando Cass., Sez. U, ord., 27.06.2002, n. 9438, Cass. ord., 04.05.2009, n. 10203 e Cass. ord., 17.09.2013, n. 21213. Trattandosi di un procedimento di mera correzione, nessuna statuizione accessoria si impone. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annotazione demandata alla cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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