Equa riparazione esclusa se superata la durata ragionevole complessiva (Cass. civ. Sez. II n. 14561 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’obbligo di esperire i rimedi preventivi di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001 non opera quando, alla data del 31 ottobre 2016, il processo presupposto abbia già superato il limite complessivo di durata ragionevole. In tal caso trova applicazione l’art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, che esclude quei rimedi per i processi già eccedenti la durata ragionevole. È errato circoscrivere la valutazione al solo grado di rinvio e al non ancora decorso termine di un anno dal suo inizio. Il giudice di rinvio deve ricalcolare il periodo effettivo di irragionevole durata nei vari gradi e liquidare l’indennizzo.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio di risarcimento danni, iniziato nel 1996 davanti al Tribunale e conclusosi con sentenza della Corte di appello emessa in sede di rinvio nel 2020, passata in giudicato nel 2021.

Il Consigliere delegato aveva liquidato la somma di euro 4.500,00, stimando in dieci anni la durata irragionevole e decurtando i quattro anni del giudizio di rinvio, sul rilievo che, alla data del 31 ottobre 2016, non era ancora decorso il termine ragionevole di un anno dal suo inizio e che difettava il rimedio preventivo dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale. L’opposizione proposta dalla ricorrente era stata rigettata dal collegio. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del coordinamento tra l’obbligatorietà dei rimedi preventivi e la disciplina dell’art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89/2001. Il nodo riguarda i processi che, alla data del 31 ottobre 2016, avevano già ecceduto il limite complessivo di durata ragionevole.

La ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2-bis e 2-ter, nonché dell’art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, lamentando il vizio di motivazione apparente su un punto decisivo, con conseguente violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il motivo è ritenuto palesemente fondato. La Corte osserva che il riferimento al solo giudizio di rinvio è erroneo: il termine ordinario di sei anni relativo ai tre gradi precedenti era già stato superato alla data del 31 ottobre 2016. Poiché il processo presupposto aveva già oltrepassato il limite complessivo della durata ragionevole, non poteva applicarsi il comma 1 dell’art. 2 della legge n. 89/2001 in tema di obbligatorietà dei rimedi preventivi.

La Corte giudica del tutto improprio il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019, relativa alla disciplina dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo e non nel giudizio ordinario civile. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione collegiale, perché ricalcoli il periodo effettivo di irragionevole durata nei vari gradi e proceda alla liquidazione dell’indennizzo, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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