Giudicato copre il deducibile anche nei rapporti con il debitore solidale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14560 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o di eccezione che costituiscano precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Ne consegue che la domanda di nullità, pertinente a un diritto autodeterminato e individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto, trova preclusione quanto all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (giudicato per implicazione discendente). In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio, ai sensi dell’art. 1306, comma 1, cod. civ., ma è fatta salva, ai sensi del secondo comma, la facoltà degli altri debitori di giovarsene secundum eventum litis, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e purché essi sollevino tempestivamente la relativa eccezione.
Il Fatto
Un dipendente pubblico, sul presupposto della falsità ideologica del provvedimento dipartimentale che ne aveva disposto il distacco presso un’agenzia fiscale, aveva domandato il risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e del Ministero competente. La domanda era stata respinta in primo grado perché coperta dal giudicato formatosi sulla legittimità dello stesso provvedimento.
La Corte d’appello aveva confermato la reiezione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, contestando l’estensione del giudicato al deducibile e i suoi limiti soggettivi nei confronti del Ministero rimasto estraneo al primo giudizio. Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la decisione impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna autonomamente idonea a sorreggere il decisum. La prima attiene alla mancanza di censure contro il capo che aveva affermato la copertura del deducibile e la deducibilità della questione di falsità ideologica nel precedente giudizio. La seconda riguarda l’assenza di specifiche contestazioni alle plurime argomentazioni con cui il Tribunale aveva disatteso le domande risarcitorie.
Nella giurisprudenza della Corte è consolidato l’orientamento secondo cui, quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni, i motivi devono essere riferibili a ciascuna di esse a pena di inammissibilità; l’infondatezza della censura attinente a una sola di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra. Poiché nulla è dedotto contro la seconda ratio, il ricorso è inammissibile.
La Corte ribadisce poi che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni non enunciate specificamente. La tesi del ricorrente, secondo cui il primo giudizio riguardava la sola illegittimità e non la nullità, è respinta: la domanda di nullità pertiene a un diritto autodeterminato e il giudicato per implicazione discendente si estende all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere.
Quanto ai limiti soggettivi, la Corte richiama l’art. 1306 cod. civ.: la sentenza tra creditore e condebitore solidale non ha effetti contro gli altri debitori non partecipanti, ma questi possono giovarsene secundum eventum litis, purché sollevino tempestiva eccezione. Nella specie l’Avvocatura dello Stato ha ritualmente eccepito il giudicato esterno sopravvenuto.
L’ultimo motivo è altresì inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due conformi decisioni di merito. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese, per l’assenza di rituale attività difensiva degli intimati.
Nota della Redazione
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