Reclamo ex art. 26 l.fall., legittimazione dell’aggiudicatario e termine breve (Cass. civ. Sez. I n. 19608 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al giudizio di reclamo disciplinato dall’art. 26 l.fall. non si applica, in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase anteriore di adozione del decreto reclamato, il principio per cui non è legittimato all’impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non vi abbia assunto formalmente la veste di parte processuale. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dall’organo concorsuale al soggetto interessato a norma dell’art. 26, comma 3, secondo periodo, l.fall. è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di dieci giorni, anche se non esplicitamente disposta dal giudice. Il termine lungo di novanta giorni dal deposito del decreto opera in ogni caso, in via residuale e perentoria.

Il Fatto

Nell’ambito di un concordato preventivo, la società acquirente del capannone industriale in corso di costruzione, all’esito di asta telematica e di gara con offerta maggiorata ex art. 107, comma 4, l.fall., si vedeva sospendere la vendita con decreto del giudice delegato del 23.5.2022, adottato su istanza del comitato dei creditori a fronte di una denuncia penale per turbativa d’asta. Il liquidatore, con PEC, le comunicava poi il decreto del 9.11.2022 che revocava l’aggiudicazione e autorizzava una nuova gara di vendita con modalità tali da impedire la conoscibilità dell’identità degli offerenti.

L’aggiudicatario propose reclamo ex art. 26 l.fall. il 8.2.2023, contestando la sospensione per motivi diversi dal notevole scostamento del prezzo, la tardività dell’istanza del comitato e l’assenza di lesione dell’interesse tutelato. Il Tribunale di Bergamo dichiarò il reclamo inammissibile perché tardivo, essendo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. Di qui il ricorso per cassazione, resistito dal liquidatore con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ammissibile. I provvedimenti resi dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. in materia di operazioni di vendita concorsuale, specie se adottati in relazione all’art. 108 l.fall., applicabile in sede concordataria ai sensi dell’art. 182, comma 5, l.fall., sono ricorribili per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto riconducibili alla giurisdizione esecutiva del processo concorsuale. Nel merito, però, il ricorso è infondato.

La Corte ricostruisce il dato normativo. Il terzo comma dell’art. 26 l.fall. individua due macrocategorie di soggetti legittimati: il curatore, il fallito, il comitato dei creditori, colui che ha chiesto e colui nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, da un lato; gli ulteriori interessati, dall’altro. Individua altresì due fatti processuali di decorrenza del termine breve: le comunicazioni o notificazioni, con equivalenza delle prime alle seconde se integrali e in determinate forme; e le formalità pubblicitarie disposte dal giudice. Il quarto comma fissa una regola autonoma e perentoria, in base alla quale nessun reclamo può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito.

Nel caso concreto l’aggiudicatario è certamente soggetto interessato, anzi destinatario principale di un decreto che revoca l’aggiudicazione a lui favorevole. La tesi del ricorrente — che esclude la sua veste di parte nel sub-procedimento — si scontra con la spiccata specialità e l’assoluta deformalizzazione della fase anteriore: non è individuabile un sub-procedimento camerale ove assumere formalmente la veste di parte processuale, e sarebbe contrario all’interesse degli interessati escluderne la legittimazione solo per la mancata assunzione di quella veste. Non a caso il legislatore ha adottato la formula generica del soggetto «nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento».

Dirimente è poi il rilievo che l’aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione integrale del provvedimento in forme equiparate per legge alla notificazione, idonea a far decorrere il termine breve di dieci giorni anche se non disposta dal giudice. Tale comunicazione ha raggiunto lo scopo di porre il destinatario in condizione di conoscere il contenuto e approntare le difese. Il reclamo, presentato solo l’8.2.2023, è tardivo.

La Corte rigetta il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente alle spese di legittimità, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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