Operazioni inesistenti: onere della prova e qualificazione oggettiva (Cass. civ. Sez. V n. 8576 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni inesistenti, la distinzione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva dell’operazione non è neutra sul piano probatorio. Quando l’Amministrazione contesti che l’operazione non è mai stata posta in essere, l’onere della prova dell’effettiva esistenza grava sul contribuente. A tal fine non è sufficiente l’esibizione della fattura, né la regolarità formale delle scritture contabili, né la presenza di mezzi di pagamento. Il giudice di merito che qualifichi l’operazione come oggettivamente inesistente non omette l’esame dei fatti decisivi se valuta gli elementi indiziari dell’Ufficio e ritiene irrilevanti le difese del contribuente. E’ inammissibile il motivo di ricorso che presupponga una qualificazione dell’operazione diversa da quella effettivamente adottata nella sentenza impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate contestava a una società un’operazione inesistente, consistente nell’acquisto di un escavatore, con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2006 e recupero di maggiori imposte per IRES, IRAP e IVA. Venivano emessi avvisi di accertamento anche a carico dei singoli soci, per il recupero degli utili extracontabili percepiti in proporzione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi della società e dei soci; la Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia in appello, accoglieva invece il gravame. I contribuenti proponevano dunque ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i contribuenti deducevano l’omesso esame di fatti decisivi, consistenti negli elementi connotanti l’acquisto del bene e negli elementi presuntivi da cui si sarebbe dovuta trarre la prova dell’assenza di collusione con la venditrice o della negligenza della società acquirente. La Corte ritiene il motivo infondato, perché esso muove dal presupposto che la CTR abbia accertato un’operazione soggettivamente inesistente, mentre la pronuncia si fonda sulla natura oggettivamente inesistente dell’operazione.
Su tale qualificazione la Corte costruisce la regola probatoria: in caso di inesistenza oggettiva, l’onere della prova dell’esistenza dell’operazione grava sul contribuente, senza che a tal fine rilevino l’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento. La CTR ha valorizzato gli elementi indiziari dell’Ufficio, tra cui il fatto che il mezzo venne venduto per un valore doppio rispetto al reale, oltre all’irrilevanza degli elementi portati dai ricorrenti.
La Corte esclude quindi che la CTR abbia omesso di esaminare i fatti: essa li ha ritenuti irrilevanti o confutati ai fini della prova dell’oggettiva esistenza dell’operazione. Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla natura soggettivamente inesistente è considerato improprio, ma non determinante e non attinente alla ratio decidendi.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 54, d.P.R. n. 633/1972 in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la pronuncia impugnata, presupponendo erroneamente che essa si basi sulla qualifica soggettiva dell’operazione.
Con il terzo mezzo si deduceva la violazione dell’art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 39 dello stesso decreto. Il motivo è parimenti inammissibile: non rende comprensibile il fondamento dell’accertamento su elementi acquisiti dall’Ufficio aliunde, si basa su un richiamo generico contenuto nella memoria di costituzione in appello e non trova riscontro nella sentenza impugnata. La Corte ricorda che era onere della parte ricorrente riprodurre le contestazioni proposte in appello, almeno riassumendone il contenuto essenziale.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e con obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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