Spese di lite nel giudizio di equa riparazione: valore determinato dall’indennizzo riconosciuto (Cass. civ. Sez. II n. 487 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione dello scaglione della tariffa forense applicabile, si ha riguardo all’importo dell’indennizzo riconosciuto all’esito del giudizio e non alle somme complessivamente pretese dagli istanti. Trova applicazione, pertanto, il principio enunciato dall’art. 5 del D.M. n. 55/2014, secondo cui nei giudizi per il pagamento di somme o per la liquidazione di danni si considera la somma attribuita alla parte vincitrice, salvo che il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto. La decisione del giudice di merito di non procedere alla riunione di due procedimenti connessi rientra nell’esercizio di un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, e l’eventuale violazione delle norme sui presupposti della riunione non determina la nullità del provvedimento adottato.

Il Fatto

Alcuni soggetti, ammessi al passivo del fallimento di una società, proponevano domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata della procedura fallimentare. Il Consigliere delegato della Corte d’Appello riconosceva parzialmente le pretese, liquidando un indennizzo a ciascuno degli istanti.

Avverso tale decreto gli originari richiedenti proponevano opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001; il Ministero della Giustizia chiedeva il rigetto, sollecitando la valutazione unitaria con un’altra procedura di equa riparazione pendente davanti allo stesso giudice e promossa dal medesimo difensore per altri creditori del fallimento. La Corte d’Appello accoglieva in parte l’opposizione e liquidava le spese applicando lo scaglione riferito alle somme complessivamente pretese. Proponeva allora ricorso per cassazione il Ministero.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il Ministero deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sulla richiesta di valutazione unitaria delle due procedure. Il motivo è infondato: la decisione sulla riunione di procedimenti connessi appartiene a un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, e la violazione delle norme sui presupposti della riunione non comporta la nullità della decisione, come affermato dalle Sez. II n. 24997 del 2016, n. 11187 del 2007 e n. 9336 del 2004.

La Corte rileva inoltre che il Ministero non aveva allegato che il difensore avesse agito congiuntamente per i creditori della medesima procedura fallimentare, così da rendere ipotizzabile un abuso del processo per frazionamento del credito, né che fosse identico il periodo di irragionevole durata. Il riferimento alla giurisprudenza sull’abuso (Cass. n. 2587 del 2016) restava dunque privo di supporto fattuale.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, è invece parzialmente fondato. Pur non potendosi procedere a una liquidazione unitaria delle spese per le due procedure non riunite, il decreto impugnato aveva erroneamente parametrato lo scaglione alle somme pretese nel giudizio di equa riparazione, applicando la fascia tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. Andava invece considerato l’importo dell’indennizzo di maggior valore riconosciuto, pari a euro 6.000,00, e dunque lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.

Esclusa la voce relativa alla fase di trattazione, non oggetto di ricorso incidentale, la Corte liquida i compensi per le restanti tre voci all’importo minimo di euro 1.984,00, ridotto a euro 1.500,00 ex art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014 per l’assenza di specifiche questioni, e aumentato a euro 1.800,00 ex art. 4, comma 2, per la difesa di più soggetti con la medesima posizione processuale. Ferma la compensazione per due terzi, il Ministero è condannato al pagamento del terzo residuo, pari a euro 600,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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