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Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31611/2026)

Principi di diritto (Massima)
La specificità del motivo di ricorso richiede non soltanto l’esatta individuazione delle censure, ma anche la loro effettiva correlazione con le ragioni della decisione impugnata. È inammissibile l’impugnazione che ignora le argomentazioni del giudice censurato e ripropone doglianze già esaminate e disattese. Il vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi fattuali o nella mera contrapposizione di una diversa lettura della vicenda. La mancanza di specificità così intesa determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati. Con un unico motivo deduceva il vizio della motivazione, lamentando che il giudice territoriale non avesse ricondotto il fatto alla fattispecie prevista dall’art. 624 c.p.

La censura sollecitava, quindi, un diverso inquadramento giuridico della condotta. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe giustificato adeguatamente il mancato accoglimento della qualificazione prospettata dalla difesa. La Corte di cassazione è stata chiamata a verificare se il motivo rispettasse i requisiti richiesti per il controllo di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la doglianza è formulata in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. Il motivo, pur denunciando formalmente un vizio della motivazione, si traduce in contestazioni di fatto. Esso tende a ottenere una nuova valutazione della vicenda, senza individuare effettive carenze logiche o giuridiche della decisione impugnata.

Il ricorso presenta, inoltre, un contenuto meramente riproduttivo. La difesa ripropone profili di censura già sottoposti al giudice di merito, che li aveva esaminati e disattesi mediante argomenti ritenuti corretti. La reiterazione delle medesime deduzioni non soddisfa l’onere di specificità quando manca un confronto puntuale con le risposte fornite dalla sentenza d’appello.

La Corte richiama il principio già affermato da Cass. pen., Sez. IV, n. 19364 del 14 marzo 2024, Rv. 286468-01. La mancanza di specificità non coincide soltanto con l’indeterminatezza del motivo. Essa ricorre anche quando l’impugnazione non stabilisce una correlazione tra le proprie ragioni e quelle poste a fondamento del provvedimento censurato. Chi impugna deve misurarsi con le esplicitazioni del giudice, indicandone in modo preciso i vizi. In mancanza, opera la causa d’inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva illustrato congruamente le ragioni del proprio convincimento. Aveva applicato argomenti giuridici ritenuti corretti sia rispetto alla responsabilità, sia rispetto alla qualificazione dei fatti. La sentenza aveva anche fornito uno specifico e approfondito riscontro alle doglianze difensive formulate nell’atto di gravame. Il ricorso non indicava perché tali risposte fossero illogiche, contraddittorie o giuridicamente errate, ma si limitava a insistere sulla diversa qualificazione richiesta.

L’assenza di un confronto effettivo con la motivazione e la natura fattuale delle contestazioni impediscono il controllo richiesto alla Corte di cassazione. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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