La giurisdizione sul diritto di elettorato attivo è del giudice ordinario anche se l’azione è proposta contro gli atti del procedimento elettorale (Cass. civ. Sez. Un. n. 22442 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza di tali diritti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento che ha dato avvio al procedimento elettorale. Il riparto di giurisdizione non si basa sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio. Ne consegue che, ogni qual volta la domanda abbia come petitum sostanziale la tutela del diritto di elettorato attivo, la cognizione è del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, senza che la sua giurisdizione incontri limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione venga introdotta mediante impugnazione di un provvedimento. La questione di legittimità costituzionale di una normativa elettorale può essere sollevata in via incidentale solo nel giudizio individuato in applicazione di tali principi.
Il Fatto
Un cittadino elettore, nella qualità anche di Presidente del Consiglio Comunale, aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia il decreto del Presidente della Regione Siciliana che indiceva le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani. Con il ricorso di primo grado, la parte aveva dedotto l’illegittimità dell’intero sistema elettorale, prospettando questioni di legittimità costituzionale della l. n. 56/2014 e della conforme l.r. n. 15/2015, per presunta lesione del proprio diritto di voto e del principio di eguaglianza tra consiglieri.
Il TAR Sicilia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulla posizione di diritto soggettivo fatta valere. L’appello proposto avverso tale decisione era stato rigettato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che aveva confermato la natura di diritto soggettivo della posizione azionata, in quanto volta alla tutela del diritto di elettorato attivo. Avverso tale decisione, la parte proponeva ricorso alle Sezioni Unite, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 7 e 29 c.p.a. e dell’art. 23 l. n. 87/1953, sostenendo che, laddove si impugnino atti dell’amministrazione e se ne chieda l’annullamento, il giudice naturale sarebbe quello amministrativo. Tale dinamica, a suo dire, non sarebbe mutata contestando la legittimità della regola elettorale, con conseguente obbligo del giudice amministrativo di sollevare la questione di costituzionalità in via incidentale. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, già affermato nella propria giurisprudenza, per cui le controversie relative ai diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Hanno inoltre precisato che tale giurisdizione non viene meno quando la questione sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, poiché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato.
La Corte ha quindi escluso che la pronuncia della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente potesse condurre a una conclusione diversa. In quel precedente, la Consulta aveva ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla legge elettorale nazionale in ragione della speciale deroga di cui all’art. 66 Cost., che sottrae al giudice comune il controllo dei risultati elettorali per le Camere. La Corte ha chiarito che, in materia di elettorato attivo per gli enti locali, non opera tale deroga e la questione di costituzionalità può essere fatta valere in via incidentale in un ordinario giudizio dinanzi al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti fondamentali.
La Corte ha concluso che la censura è volta a deviare la cognizione dal giudice naturale dei diritti politici, atteso che il ricorrente ha contestato le modalità di esercizio del potere solo formalmente, mentre il petitum sostanziale resta la tutela del proprio diritto di voto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.