Equa riparazione: durata del fallimento dal deposito della domanda di ammissione al (Cass. civ. Sez. II n. 489 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole di durata, quando il processo presupposto sia una procedura fallimentare, la durata va commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra il deposito della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato. È infatti la domanda di insinuazione a instaurare il rapporto processuale e a generare l’aspettativa di partecipazione al concorso, sì che il credito, pur ancora controverso, è già fatto valere in giudizio. La determinazione del moltiplicatore annuo dell’indennizzo è giudizio di fatto equitativo, sindacabile in cassazione solo se collocato fuori dalla forcella normativa. La motivazione apparente rileva solo se la motivazione, pur graficamente presente, è del tutto inidonea a illustrare le ragioni della decisione.
Il Fatto
Un creditore per prestazioni di lavoro subordinato, ammesso al passivo di una procedura fallimentare in via privilegiata, chiedeva l’equa riparazione per l’eccessiva durata del fallimento. Il consigliere delegato accoglieva parzialmente la domanda, computando la durata illegittima dalla data di effettiva ammissione al passivo e liquidando un indennizzo contenuto.
Il creditore proponeva opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001. La Corte d’Appello, in composizione collegiale, accoglieva in parte l’opposizione, facendo decorrere il periodo irragionevole dalla domanda di ammissione al passivo e liquidando un indennizzo più elevato. Avverso il decreto collegiale il creditore ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale del Ministero, che censurava il computo della durata assunto dal decreto impugnato. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., perché il decreto si è conformato alla giurisprudenza consolidata, che fa decorrere il termine dalla domanda di ammissione al passivo e non dalla successiva ammissione del credito. Nessun elemento è offerto per mutare tale orientamento.
La Corte ribadisce che la durata della procedura concorsuale, rispetto al creditore insinuato, va commisurata al periodo tra la proposizione della domanda di ammissione e la distribuzione finale del ricavato. La domanda di insinuazione apre una fase processuale che non vi è ragione di considerare irrilevante fino al riconoscimento del diritto, in coerenza con l’art. 94 legge fallimentare, che riconduce alla domanda gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento. Sul punto il richiamo all’art. 75 cod. proc. civ. è giudicato inconferente.
Quanto al ricorso principale, i primi due motivi — relativi alla scelta del moltiplicatore annuo — sono respinti. I parametri invocati non sono fatti storici decisivi, ma criteri legali per orientare la scelta del giudice tra il minimo e il massimo previsti dall’art. 2-bis legge n. 89/2001. La motivazione del decreto, sia pure succinta, ha indicato l’entità e la natura privilegiata del credito e la durata del procedimento, giustificando un moltiplicatore superiore al minimo. La determinazione del moltiplicatore è giudizio equitativo insindacabile se contenuto nella forcella normativa, e il difetto di sufficienza della motivazione non è più censurabile.
Il terzo motivo, sulle spese, è infine infondato. L’opposizione ex art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento, con liquidazione secondo soccombenza e senza separazione tra fase monitoria e opposizione. I compensi complessivi liquidati superano il minimo tabellare per lo scaglione applicabile.
Quanto alla maggiorazione per il collegamento ipertestuale ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, la Corte rileva il difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha indicato la sede della richiesta né le concrete modalità tecniche seguite, e non ha dimostrato che esse agevolassero la consultazione degli atti. L’aumento non è automatico. Il ricorso principale e quello incidentale sono respinti, con compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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