Giudizio di ottemperanza e penalità di mora per l’inadempimento del Ministero (TAR Campania n. 5109 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto a un beneficio economico, assegnando un termine per l’adempimento. Ove l’Amministrazione resti inerte, il giudice nomina un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva e condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. La parte della sentenza relativa alle spese di lite resta esclusa dall’ordine di esecuzione quando il difensore antistatario non abbia proposto il ricorso per l’ottemperanza, essendo titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello del proprio assistito.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/24, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite. In mancanza di adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione della somma dovuta per il ritardo e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., in ragione del passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Con riferimento alla parte del dispositivo relativa alle spese di lite, il Collegio ne ha escluso l’esecuzione in questa sede, rilevando che il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, non aveva proposto il ricorso per l’ottemperanza. Il giudice ha precisato che la posizione del difensore è distinta da quella del proprio assistito, sicché l’ordine di esecuzione non poteva estendersi a tale capo della sentenza.

Il TAR ha poi designato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega interna, stabilendo che questi, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, avrebbe dovuto compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero.

Il Collegio ha infine accolto la richiesta di penalità di mora, condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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